DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2534, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 280 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo), per una superficie complessiva di ettari 362.43.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territori del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 159. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Capranica (provincia di Viterbo), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico
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