DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3985

Type DPR
Publication 1952-12-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma, quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato d espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nei comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,per poter conservare una, parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 206.37.67, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto;

Art. 2

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 206.37.67.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 164. - PALLA

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Marcello e Giulio fu G. Battista, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico

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