DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1952, n. 4012

Type DPR
Publication 1952-01-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2284, con il quale veniva approvata la costituzione del Consorzio per il funzionamento della Stazione zooprofilattica di Roma;

Vista la deliberazione del Consorzio predetto in data 16 marzo 1951, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma nella seduta del 18 ottobre 1951, con la quale, in vista della estensione dei servizi alle province della Toscana, in corso di attuazione in dipendenza di voti delle varie Amministrazioni interessate, viene determinata la costituzione di un Consorzio per il funzionamento di un nuovo ente determinato "Istituti zooproofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana", con sede centrale in Roma;

Vista la deliberazione di adesione al nuovo ente della Camera di commercio, industria e agricola di Pisa in data 26 settembre 1951, n. 188, approvata dal Ministero dell'industria e del commercio con nota 24 ottobre 1951, n. 243357;

Visto l'art. 1 primo capoverso del regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2284, che consente la partecipazione al Consorzio di altri enti ed amministrazioni pubbliche;

Considerata l'opportunita' di apportare al Consorzio le necessarie modifiche, onde assicurarne il funzionamento, salvo a rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione dello statuto;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvata la costituzione di un Consorzio fra gli enti attualmente aderenti alla Stazione zooprofilattica di Roma e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa, con la denominazione di "Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana", con sede centrale in Roma. Al Consorzio potranno partecipare altri enti quando siano a cio' autorizzati con regolare deliberazione approvata a norma di legge.

Art. 2

L'amministrazione provvisoria del Consorzio e' affidata al presidente ed al vice presidente in carica del Consorzio per il funzionamento della Stazione zooprofilattica di Roma.

Art. 3

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per l'interno, verra' approvato lo statuto del nuovo ente nel quale daranno precisate le attribuzioni e verranno dettate le norme per il funzionamento del Consorzio stesso. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' incaricato di provvedere a tutto quanto possa occorrere per l'esecuzione delle predette disposizioni.

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 72. - PALLA

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