DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 4013

Type DPR
Publication 1952-10-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con, il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 31 agosto 1951, n. 1824 e 27 ottobre 1951, n. 1701;

Veduti gli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 14 giugno 1951 per il finanziamento della Scuola di paleografia musicale che viene istituita, a norma delle vigenti disposizioni del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, presso l'Universita' di Parma.

Art. 2

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, la Scuola sara' senz'altro soppressa.

Art. 3

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' pertanto modificato come appresso: Dopo l'art. 133, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di paleografia musicale. CAP. IX Scuola di paleografia musicale. Art. 134. - La Scuola di paleografia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica occorrente a coloro che intendono mettersi in grado di conoscere ed interpretare direttamente le fonti musicali dell'antichita' classica e del medio evo e dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi e prepararsi all'insegnamento della storia La Scuola di paleografia musicale conferisce il diploma di paleografia musicale. Art. 135. - Il direttore della Scuola e' un professore di ruolo dell'Universita' di Parma ed e' nominato dal rettore. Art. 136. - Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. Art. 137. - Alla Scuola possono iscriversi coloro i quali sono muniti di diploma di alla composizione o di organo e composizione organistica, oppure di diploma di compimento superiore (10° anno) rilasciato da un Conservatorio statale o da un Liceo musicale pareggiato. Essi dovranno superare una prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale letteraria o storica, ed una prova, scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale, unica, sara' intesa ad accertare la conoscenza degli elementi della lingua e della letteratura latina. Possono altresi' iscriversi coloro che sono muniti del diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica, o di abilitazione magistrale. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di composizione musicale a schema morfologico regolare. La prova orale sara' intesa ad accertare la conoscenza della teoria musicale generale. Art. 138. - Ogni anno puo' essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora tale numero minimo non sia raggiunto, il direttore della Scuola ha la facolta' di non iniziare i corsi. Tuttavia se questi verranno iniziati dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. Del pari puo' essere fissato un numero massimo di iscritti, oltre il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni. Art. 139. - Gli insegnamenti della Scuola sono quelli propri della Scuola stessa indicati nel presente statuto e vengono impartiti per incarico. Gli incarichi vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo ed incaricati, a liberi docenti, ad aiuti, ad assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialita'. Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo scientifico e dimostrativo presso l'Istituto di musicologia "G. Cesari", annesso alla Biblioteca governativa e Libreria civica di Cremona. Art. 140. - Otterranno la firma di frequenza gli iscritti che avranno presenziato almeno ai due terzi delle lezioni. La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attivita' scolastica spetta al direttore della Scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 141. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Per essere ammessi agli esami speciali gli iscritti dovranno avere ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni. Per essere ammessi agli esami di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della Scuola. Dovranno inoltre essere state pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi. La Commissione per l'esame di diploma e' composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della Scuola. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta scelta fra le materie di insegnamento della Scuola, e sopra una tesi orale da scegliersi obbligatoriamente fra le materie letterarie se la dissertazione scritta verte su argomenti musicali, e fra quelle musicali se la dissertazione verte su argomenti letterari. L'argomento della dissertazione di diploma dovra' essere concordato con l'insegnante della materia prescelta almeno quattro mesi prima della discussione, e quello della tesi orale almeno un mese prima. I titoli della dissertazione di diploma e della tesi orale dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Universita' almeno 15 giorni prima dell'esame. Art. 142. - Data la particolare finalita' dei singoli insegnamenti, anche a coloro che sono gia', muniti di laurea in lettere o in giurisprudenza e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano di studi della Scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione. A coloro che sono provvisti di laurea in lettere o in materie letterarie, il diploma di cui sopra e' equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento post-universitario. Art. 143. - Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono: Insegnamenti fondamentali: 1) Storia della teoria musicale classica e medioevale (annuale); 2) Storia della musica medioevale e rinascimentale (annuale); 3) Teoria e storia della notazione musicale nel medio evo, con esercitazioni (biennale); 4) Teoria e storia della notazione musicale del rinascimento, con esercitazioni (biennale); 5) Paleografia latina, con esercitazioni (biennale); 6) Storia della poesia per musica nel medioevo (biennale); 7) Euristica e istituzioni medioevali (annuale); 8) Storia della miniatura del manoscritto. I corsi regolari saranno integrati da cicli di conferenze nelle seguenti materie complementari: 1) Teoria musicale; 2) Interpretazione delle fonti musicali trascritte (con esercitazioni corali); 3) Nozioni di bibliologia e storia della tradizione manoscritta; 4) Storia della liturgia 5) Paleografia musicale bizantina; 6) Storia degli strumenti musicali. Ordine degli studi consigliato dalla Scuola: 1° anno: Storia della teoria musicale classica, e medioevale; Storia della musica medioevale e rinascimentale Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo (I); Teoria e storia della notazione musicale nei rinascimento, con esercitazioni (I); Paleografia latina (I); Storia della poesia per musica nel medioevo (I); Euristica e istituzioni medioevali; Storia della miniatura del manoscritto; 2° anno: Teoria e storia della notazione musicale nel medio evo (II); Teoria e storia della notazione musicale nel rinascimento, con esercitazioni (II) Paleografia latina (II); Storia della poesia per musica nel medioevo (II). Soltanto l'esame biennale di storia della poesia per musica nel medioevo puo' essere scisso in due esami annuali. Art. 144. - Tutti coloro che hanno frequentato il corso di paleografia musicale dell'Universita' di Parma tenuto nell'anno accademico 1950-51 sono ammessi al secondo anno di corso alla fine del quale possono sostenere l'esame di diploma purche' abbiano ottenuto le firme di frequenza e siano muniti del prescritto titolo di studi per l'ammissione alla Scuola.

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 131. - PALLA

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