DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4069
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo e 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);
Considerato che il sunnominato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla i Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance provincia di Pisa), per la superficie di ettari 15.56.72, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto. ((1))
Art. 2
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita' in applicazione dell'articolo 8 della Legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.56.72. ((1))
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 156. - PALLA
Allegato 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 241). Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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