DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4195
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei conti di Baracco Francesco fu Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);
Considerato che e stata presentata, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato altresi' che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 6, della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.07.42, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il colo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 1.07.42.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 8. - PALLA
Allegato 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Barracco Francesco fu Roberto, in comune di Capua (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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