DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4207
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Societa' Agricola Industriale italiana con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);
Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1725, con il quale, in accoglimento dell'istanza all'uopo presentata, e' gia' stato concesso alla Ditta espropriata il beneficio di poter conservare una parte dei terreni oggetto di espropriazione immediata e costituenti il terzo residuo, nella misura massima di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 56 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Societa' agricola industriale italiana con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 1062.22.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 21. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Istituto dei fondi Rustici - Societa' agricola industriale italiana con sede in Roma, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprieta' dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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