DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4250
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 841;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso);
Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2563 della Commissione Censuaria Centrale;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta, del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 16.21.13 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.((1))
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 10.80.75, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.((1))
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.((1))
Art. 4
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell''articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 5.40.38.((1))
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla
Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953
Atti del Governo,
registro n. 71, foglio n. 29. - PALLA
Allegato 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, in comune di Larino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
Allegato 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, in comune di Larino (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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