DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4283

Type DPR
Publication 1952-12-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), per la superficie di ettari 314.77.71, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita' in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 314.77.71.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAIDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 62. - PALLA

Allegato N.2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, rispettivamente per le quote del 30,93 per cento, 19,07 per cento, 25 per cento, 25 per cento in termini di reddito dominicale in comune di S. Croce di Magliano (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico

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