DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4396

Type DPR
Publication 1952-12-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Toraldo Antonio di Bernardo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2517, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministero Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Toraldo Antonio di Bernardo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 54.72.43, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 28.92.61 sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 25.79.82.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 101. - PALLA

Allegato 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Toraldo Antonio di Bernardo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Toraldo Antonio di Bernardo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.