DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1952, n. 4418

Type DPR
Publication 1952-07-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Madrid, tra l'Italia e la Spagna, il 26 marzo 1952: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) Protocollo aggiuntivo agli Accordi commerciale e di pagamenti; d) scambi di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo commerciale e 16 dell'Accordo di pagamenti.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato atta Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - PALLA

Accordo 1-art. 1

Accordo commerciale tra l'Italia e la Spagna Il Governo italiano e il Governo spagnolo, desiderando sviluppare, nel reciproco interesse, gli scambi commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Agli effetti del presente Accordo s'intenderanno per merci spagnole quelle originarie dai territori peninsulare e insulari spagnoli e dei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola. S'intenderanno per merci italiane quelle originarie dai territori peninsulare e insulari italiani e da qualsiasi territorio avente uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia.

Accordo 1-art. 2

Art. 2. L'Italia e la Spagna si concederanno reciprocamente un trattamento quanto piu' liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di facilitare l'incremento degli scambi tra i due Paesi.

Accordo 1-art. 3

Art. 3. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci spagnole di cui alla lista A allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare la esportazione delle merci italiane di cui alla lista B allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti. I contingenti di cui alle liste A e B succitate saranno ripartiti in quote semestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale. Ciascuno dei due Governi concedera', conformemente ai rispettivi regolamenti in materia e senza discriminazioni tra le merci, le autorizzazioni d'importazione e di esportazione a valere sui contingenti semestrali citati nel paragrafo precedente, autorizzazioni che automaticamente daranno diritto al trasferimento del controvalore delle merci, secondo gli usi commerciali normalmente ammessi per i contratti ad esse relativi ed in conformita' con le disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Accordo 1-art. 4

Art. 4. I due Governi cercheranno di assicurare, per quanto possibile, un'armonica ed equilibrata utilizzazione dei contingenti figuranti nelle liste A e B annesse al presente Accordo. In particolare, le Autorita' del Paese debitore non potranno apportare limitazioni nella concessione delle licenze d'importazione, senza preventivo accordo con le autorita' dell'altro Paese ed anche in tal caso le limitazioni dovranno essere applicate simultaneamente e in proporzioni eguali per tutte le merci previste dai contingenti.

Accordo 1-art. 5

Art. 5. Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Accordo, i due Governi convengono di procedere alla nomina di una Commissione Mista la quale si riunira', alternativamente a Roma e a Madrid, alla fine di ogni semestre del periodo di validita' del presente Accordo. I servizi commerciali presso le Rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi, agendo in qualita' di delegati della Commissione Mista, assicureranno, negli intervalli delle sessioni di questa, la sorveglianza sull'esecuzione dell'Accordo. Nel caso di irregolarita' nell'andamento degli scambi, commerciali, si studieranno le cause che hanno influito su di esse e si esamineranno le misure da adottare per ristabilire l'equilibrio tra le importazioni e le esportazioni reciproche.

Accordo 1-art. 6

Art. 6. Ai fini di facilitare l'intercambio di merci tra i due Paesi, ambedue i Governi convengono di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari del Ministero del Commercio espanol e quelli dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid e fra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio Estero e quelli dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Roma. Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi dei prodotti di esportazione. La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuera' entro la piu' ampia liberta' permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e, per quanto riguarda i prezzi, non si applichera' in nessun caso un trattamento discriminatorio, di modo che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.

Accordo 1-art. 7

Art. 7. Allo scopo di seguire, per quanto possibile, l'utilizzazione dei contingenti previsti nelle liste A e B annesse al presente Accordo, i due Governi convengono di trasmettersi, attraverso i loro Uffici Commerciali, copia delle licenze rispettivamente rilasciate.

Accordo 1-art. 8

Art. 8. I due Governi faciliteranno in tutta la misura possibile la partecipazione rispettivamente degli esportatori italiani alle Fiere spagnole e degli esportatori spagnoli alle Fiere italiane, restando inteso che il regolamento delle relative operazioni avra' luogo attraverso il "conto generale dollari U. S. A." previsto dall'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Accordo 1-art. 9

Art. 9. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 aprile 1952 e sara' valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Firmato a Madrid il giorno ventisei marzo millenovecentocinquantadue. Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo MERZAGORA MARTIN ARTAJO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Accordo 1- Lista A

LISTA A ESPORTAZIONI SPAGNOLE Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo 1- Lista B

LISTA B ESPORTAZIONI ITALIANE Parte di provvedimento in formato grafico

Scambi di note

Il Presidente della Delegazione spagnola al Presidente della Delegazione italiana Madrid, 26 marzo 1952 Signor Presidente, con riferimento a quanto convenuto nei corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione dell'Accordo commerciale firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che il Governo spagnolo, accogliendo la richiesta italiana circa la liquidazione dell'operazione "Fiere di Barcellona e Valencia 1948-1949", oggetto dello scambio di Note del 22 novembre 1950, si impegna a rilasciare immediatamente le necessarie licenze di importazione per le merci italiane che si trovano in attesa di svincolo presso le dogane di Barcellona e di Valencia, per un valore approssimativo, di 350.000 dollari. In contropartita delle suddette merci, il Governo italiano autorizzera' la importazione in Italia di un extracontingente di pomodori di uguale valore, da importare successivamente al contingente di 3.500 tonnellate di pomodori che figura nella Lista A annessa al suddetto Accordo commerciale e, comunque, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1952 e il 31 marzo 1953. Le somme versate dagli importatori spagnoli in pagamento delle merci italiane relative all'operazione sopra citata, formeranno oggetto di ordini di pagamento in dollari, che l'Istituto Espanol de Moneda Extranjera inviera' all'Ufficio italiano dei Cambi a valere sul conto speciale "Fiere di Barcellona e Valencia 1948-1949". L'Ufficio ltaliano dei Cambi procedera' alla liquidazione di detti ordini mano a mano che si produrranno nel citato conto speciale i fondi necessari a seguito dell'importazione in Italia del previsto extracontingente di pomodori. Le saro' grato se vorra' comunicarmi l'accordo del Governo italiano su quanto precede. Colgo l'occasione per confermarLe, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. Il Presidente della Delegazione spagno la NUNEZ IGLESIAS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI Il Presidente della Delegazione italiana al Presidente della Delegazione spagnola Madrid, 26 marzo 1952 Signor Presidente, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: "Con riferimento a quanto convenuto nel corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione dell'Accordo commerciale firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che il Governo spagnolo, accogliendo la richiesta italiana circa la liquidazione dell'operazione "Fiere di Barcellona e Valencia 1948-1949", oggetto dello scambio di Note del 22 novembre-1950, si impegna a rilasciare immediatamente le necessarie licenze di importazione per le merci italiane che si trovano in attesa di svincolo presso le dogane - di Barcellona e di Valencia, per un valore approssimativo di 350.000 dollari. In contropartita delle suddette merci, il Governo italiano autorizzera' la importazione in Italia di un extracontingente di pomodori di uguale valore, da importare successivamente al contingente di 3.500 tonnellate di pomodori che figura nella Lista A annessa al suddetto Accordo commerciale e, comunque, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1952 e il 31 marzo 1953. Le somme versate dagli importatori spagnoli in pagamento delle merci italiane relative all'operazione sopra citata, formeranno oggetto di ordini di pagamento in dollari, che l'Istituto Espanol de Moneda Extranjera inviera' all'Ufficio italiano dei Cambi a valere sul conto speciale "Fiere di Barcellona e Valencia 1948-1949". L'Ufficio italiano dei Cambi procedera' alla liquidazione di detti ordini mano a mano che si produrranno nel citato conto speciale i fondi necessari a seguito dell'importazione in Italia del previsto extracontingente di pomodori. Le saro' grato se vorra' comunicarmi l'accordo del Governo italiano su quanto precede". Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo italiano sul contenuto di tale lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. Il Presidente della Delegazione italia na DEL BALZO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Protocollo aggiuntivo

Protocollo aggiuntivo agli Accordi commerciale e di pagamenti fra l'Italia e la Spagna firmati in Madrid il 26 marzo 1952. Nel corso delle conversazioni italo-spagnole svoltesi a Madrid che hanno portato alla conclusione di nuovi Accordi pur regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti, e' stata constatata la effettiva possibilita' di realizzare un sensibile incremento nell'intercambio italo-spagnolo, nonche' di attivare maggiormente la tradizionale collaborazione tra i due Paesi tanto nel campo commerciale quanto in quello industriale. In tale intento le Delegazioni italiana e spagnola, tenuto conto dei risultati dell'applicazione degli Accordi del 16 novembre 1949, sono state concordi sulla opportunita' di fissare, per le merci che formeranno oggetto di scambio fra l'Italia e la Spagna, contingenti adeguati alle effettive disponibilita' delle merci stesse nel Paese esportatore in rapporto alle necessita' ed alle possibilita' di assorbimento del Paese importatore. Le due Delegazioni hanno altresi' convenuto che i contingenti di cui trattasi potranno - qualora le circostanze lo consentano - essere opportunamente riveduti, anche durante il periodo di applicazione dell'Accordo. Per quanto concerne la collaborazione nel settore industriale le Delegazioni italiana e spagnola, riconosciuto l'interesse tanto per l'Italia che per la Spagna di facilitare la conclusione di intese fra gruppi italiani e spagnoli, si impegnano a raccomandare ai rispettivi Governi, di procedere con la maggiore benevolenza all'esame delle proposte che verranno loro presentate e di consultarsi per l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire la pratica attuazione delle iniziative giudicate economicamente utili per entrambi i Paesi. Madrid, 26 marzo 1952 Per il Governo italiano Per il Governo spag nolo MERZAGORA MARTIN ARTAJO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Accordo 2-art. 1

Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Spagna Il Governo italiano e il Governo spagnolo, allo scopo di regolare i pagamenti correnti tra l'Italia e la Spagna, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il presente Accordo si applica da una parte ai territori peninsulare e insulari italiani, nonche' ai territori per i quali esiste uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia; dall'altra parte ai territori peninsulare e insulari spagnoli, nonche' ai territori sottoposti alla giurisdizione spagnola. Detti territori saranno nei successivi articoli designati rispettivamente, Italia e Spagna.

Accordo 2-art. 2

Art. 2. L'Ufficio italiano dei Cambi, agente per conto del Governo italiano aprira' a nome dell'Istituto Espanol de Moneda Extranjera, agente per conto del Governo spagnolo, un conto in dollari U. S. A., denominato "Conto Generale dollari U. S. A." che in seguito sara' designato, nel presente Accordo, "Conto Generale". A credito di tale conto saranno portate tutte le somme destinate a regolare i pagamenti previsti al successivo art. 12 che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia debbano effettuare in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna. A debito del medesimo conto saranno eseguiti i pagamenti previsti al succitato art. 12 che persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna debbano effettuare in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

Accordo 2-art. 3

Art. 3. Tutte le fatturazioni dovranno essere di regola stilate in dollari U. S. A. I versamenti da parte dei debitori e i pagamenti agli aventi diritto saranno effettuati in ciascuno dei due Paesi nella rispettiva moneta nazionale. La conversione sara' effettuata: in Italia, sulla base del corso medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U.S.A. esportazione (conti valutari esportazioni e rimesse) alle Borse di Roma e di Milano, in Spagna, in base al sistema ufficiale dei cambi vigente in Spagna.

Accordo 2-art. 4

Art. 4. Nel caso in cui una fatturazione sia stilata in divisa diversa dal dollaro U. S. A., il regolamento del debito sara' effettuato nel suo controvalore in dollari U.S.A., a credito o a debito, a seconda dei casi, del "Conto Generale" sulla base della quotazione della divisa in questione in vigore nel Paese ove viene eseguito il versamento. Le eventuali differenze di cambio che potranno verificarsi saranno a carico delle parti interessate e potranno essere regolate attraverso il conto suddetto.

Accordo 2-art. 5

Art. 5. L'Ufficio italiano dei Cambi e l'Istituto Espanol de Moneda Extranjera si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno loro effettuati in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, per mezzo di avvisi di versamento stilati in dollari U.S.A..

Accordo 2-art. 6

Art. 6. Le Parti contraenti stabiliscono di concedersi reciprocamente un finanziamento fino al limite di dollari U. S. A. 2.000.000. Ogni qualvolta durante il periodo di esecuzione del presente Accordo il saldo creditore o debitore del "Conto Generale" eccedera' di dollari U.S.A. 500.000. Il suddetto limite di finanziamento, l'istituto debitore, a richiesta dell'Istituto creditore, sara' tenuto a liquidare l'intera eccedenza mediante trasferimenti in dollari U. S. A. su New York o in altra valuta accettata dall'Istituto creditore.

Accordo 2-art. 7

Art. 7. I pagamenti agli aventi diritto saranno eseguiti secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati) dai rispettivi debitori, nel limite delle disponibilita' esistenti, tenuto conto dei finanziamenti reciproci previsti all'art. 6 del presente Accordo.

Accordo 2-art. 8

Art. 8. Saranno ammessi versamenti anticipati a fronte di merci originarie dell'Italia o della Spagna destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente in Italia, a condizione che tali versamenti si riferiscano a licenze di importazione gia' rilasciate da parte delle Autorita' competenti, siano previsti nei contratti di; acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.

Accordo 2-art. 9

Art. 9. L'Ufficio italiano dei Cambi e l'Istituto Espanol de Moneda Extranjera avranno in ogni momento il diritto di riscattare tutto o in parte del saldo di cui, l'uno fosse debitore verso l'altro nel "Conto Generale" contro cessione di divise accettate dalla Parte creditrice.

Accordo 2-art. 10

Art. 10. Il saldo risultante alla scadenza del presente Accordo nel "Conto Generale" dopo la liquidazione delle operazioni in corso, dovra' essere regolato entro tre mesi dalla scadenza mediante cessione di divise accettate dal Paese creditore, a meno che i due Governi non convengano altra forma di liquidazione di detto saldo.

Accordo 2-art. 11

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