DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1952, n. 4432
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
SUlla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi ad Ankara, tra l'Italia e la Turchia, il 24 gennaio 1952: a) Accordo commerciale e relativi scambi di Note; b) Accordo di pagamento e relativi scambi di Note; c) Annesso all'Accordo di pagamento; d) Protocollo; e) Annesso al Protocollo.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 febbraio 1952. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 71, foglio n 114. - PALLA
Accord
Accord de commerce entre l'Italie et la Turquie Parte di provvedimento in formato grafico
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