DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1952, n. 4434
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda con la quale si chiede l'erezione in ente morale della "Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio", costituita con rogito in data 8 marzo 1952 per notar Vittorio Gaudiani di Roma, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma addi' 11 marzo 1952, vol. 68, n. 16479;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
E' attribuita la personalita' giuridica alla "Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio", con sede in Roma, che assume la denominazione di "Cassa mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio".
Art. 2
E' approvato l'annesso statuto della Cassa Mutua predetta, composto di 56 articoli e firmato, d'ordine, dal Ministro proponente.
EINAUDI CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 132. - PALLA
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 1
Statuto della Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio Art. 1. E' costituita fra i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio una Cassa Mutua di previdenza che assume il titolo di Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, titolo che nel presente Statuto sara' piu' brevemente indicato col. nome di "Mutua". Possono far parte della "Mutua": il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, in quanto presti servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica in Roma ed il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Camere di commercio che presti servizio presso l'Amministrazione centrale. Per il personale che presta servizio presso il Ministero e non rientri nelle sopradette categorie e' data facolta' al Comitato amministrativo di accettare o respingere con giudizio insindacabile l'eventuale domanda. Il socio della "Mutua" che cessa di prestare servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica in Roma conserva la qualita' di socio purche' non interrompa il rapporto di impiego col Ministero dell'industria e del commercio e sempre che assicuri il versamento delle quote di cui all'art. 31. La sede della "Mutua" e' in Roma nel locali del Ministero.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 2
Art. 2. La "Mutua" ha scopi puramente assistenziali e di mutualita'. A tal fine essa si propone di: a) costituire un fondo di previdenza destinato a concedere sovvenzioni ai soci ordinari in caso di decesso od all'atto della cessazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione; b) costituire un conto Individuale di anzianita' destinato a concedere una sovvenzione di anzianita' ai soci ordinari all'atto della cessazione di appartenenza alla "Mutua"; c) procurare ai soci ordinari il credito con il mezzo della mutualita'.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 3
Art. 3. Il patrimonio della "Mutua" e' costituito: a) dalle quote sociali; b) da donazioni, lasciti e da ogni altra entrata eccezionale o straordinaria; c) da proventi vari.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 4
Art. 4. Il patrimonio sociale della "Mutua" dovro', essere investito in prestiti ai soci o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi da determinarsi dal Consiglio generale dei soci delegati su proposta del Comitato amministrativo.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 5
Art. 5. I soci sono onorari, benemeriti, fondatori ed ordinari. Sono soci onorari il Ministro per l'industria e il commercio ed i Sottosegretari di Stato. Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche che in tutti i modi favoriscano l'incremento ed il potenziamento economico e morale della "Mutua". La qualita' di socio benemerito viene deliberata dal Comitato amministrativo. Sono fondatori i soci ordinari che all'atto della loro ammissione versano a favore del fondo di previdenza previsto dagli articoli 21 e 22 una somma non inferiore a lire diecimila. Sono soci ordinari le persone di cui all'art. 1.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 6
Art. 6. La qualita' di socio ordinario si acquista dopo l'accettazione della domanda da parte del Comitato amministrativo. Nella domanda il richiedente dovra' esplicitamente impegnarsi al versamento della quota sociale di lire mille e della quota mensile di cui all'art. 31. La quota sociale non da diritto ad alcun utile ed e' restituita all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua".
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 7
Art. 7. Il versamento della quota sociale che puo' aver luogo in un'unica soluzione od in due rate e della quota mensile di cui all'art. 31 deve essere fatto, di regola, mediante ritenuta sullo stipendio o retribuzione. All'uopo il socio deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale autorizza il cassiere del Ministero ad eseguire le ritenuto sullo stipendio o retribuzione. Qualora la ritenuta della somma dovuta non possa aver luogo tramite il cassiere del Ministero, l'interessato e' obbligato a provvedervi direttamente non oltre quarantotto ore dalla riscossione dello stipendio o retribuzione.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 8
Art. 8. L'interessato, al quale viene comunicata la mancata ammissione a socio, ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei probiviri entro otto giorni dalla data della lettera di comunicazione.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 9
Art. 9. Il socio deve: a) osservare le disposizioni dello statuto, le deliberazioni del Consiglio generale dei soci delegati e del Comitato amministrativo; b) adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua"; c) portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, i requisiti in base ai quali egli ha acquistato la qualita' di socio ordinario ed ogni altra notizia relativa al cambiamento di residenza; d) estinguere l'eventuale prestito nel termine e nei modi stabiliti; e) non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua" ne' fomentare dissidi e disordine fra i soci.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 10
Art. 10. Il socio ha diritto: a) di chiedere la concessione di prestiti; b) di presentare proposte per la modifica dello Statuto; c) di presentare reclami motivati nel caso che si ritenga leso nei propri diritti; d) alle sovvenzioni per decesso, per buonuscita e per anzianita'.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 11
Art. 11. Si perde la qualita' di socio: 1) per dimissioni accettate; 2) per morosita'; 3) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione; 4) per espulsione; 5) per morte; 6) per revoca della dichiarazione di cui all'art. 32; 7) per mancato invio entro trenta giorni della quota di cui al penultimo comma dell'art. 1 da parte del socio che non presti piu' servizio presso gli uffici di Roma. La morosita' e' pronunciata dal Comitato amministrativo quando il socio non ha corrisposto alla "Mutua" le rate del prestito nei termini e con le modalita' prescritte. Il socio dichiarato moroso puo' appellarsi al Collegio dei probiviri. L'espulsione, per fatti ed azioni che ledono gli interessi ed il prestigio della "Mutua" deve essere sottoposta alla ratifica dei Consiglio generale dei soci delegati su relazione del Comitato amministrativo sentito l'interessato, che puo' rivolgersi a: Consiglio generale per essere interpellato.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 12
Art. 12. Sono organi della "Mutua": 1) l'Assemblea generale dei soci; 2) il Consiglio generale dei soci delegati; 3) il Comitato amministrativo; 4) il Collegio dei revisori; 5) il Collegio dei probiviri. Le cariche sociali sono gratuite.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 13
Art. 13. L'Assemblea generale dei soci puo' essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta ogni tre anni per la elezione del Consiglio generale dei soci delegati; quella straordinaria puo' essere convocata in ogni tempo dal Consiglio generale dei soci delegati su proposta del Comitato amministrativo. Puo' essere pure convocata su richiesta del Collegio dei revisori o di almeno un terzo dei soci. Le Assemblee vengono convocate mediante avviso da affiggersi all'albo della "Mutua" almeno otto giorni prima della adunanza. L'avviso indichera' l'ordine del giorno da trattare. Nel caso che l'assemblea non sia valida per mancanaza del numero legale sara' tenuta in seconda convocazione non prima del giorno successivo. Essa sara' valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati di cui al comma successivo. Il soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega ad altro socio purche' non amministratore. Nessun mandatario puo' rappresentare piu' di due soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti, quando siano prese in conformita' alla legge ed allo Statuto.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 14
Art. 14. I soci delegati vengono eletti dai soci della "Mutua" distinti per categoria corrispondenti a quelli previsti dallo ordinamento giuridico per gli impiegati dello Stato e senza tener conto della loro appartenenza o meno ai ruoli organici dell'Amministrazione. La elezione ha luogo a scrutinio segreto o a maggioranza di voti Le funzioni di scrutatori nella elezione dei soci delegati sono esercitate dal Collegio dei revisori. Il numero dei soci delegati deve essere pari a un quindicesimo dei soci di ciascuna categoria. La frazione di categoria di sette soci in poi si considera uguale a quindici. La durata in carica dei soci delegati e' di tre anni.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 15
Art. 15. Spetta al Consiglio generale dei soci delegati: a) nominare il Comitato amministrativo della "Mutua", il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; b) approvare il rendiconto annuale; c) approvare le proposte di modifica dello statuto della "Mutua" da sottoporre all'Assemblea generale straordinaria dei soci.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 16
Art. 16. Il Consiglio generale dei soci delegati e' presieduto dal presidente del Comitato amministrativo od in sua assenza dal commissario che ne fa le veci. Alla scadenza del mandato il presidente fara' una relazione all'Assemblea generale ordinaria dei soci sull'andamento della "Mutua" durante il triennio decorso.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 17
Art. 17. Il Consiglio generale dei soci delegati viene convocato dal Comitato amministrativo con avviso diretto da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza. Per la validita' del Consiglio generale dei soci delegati occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei soci delegati stessi. I soci delegati possono farsi rappresentare soltanto da un altro delegato che non sia membro del Comitato amministrativo o del Collegio dei revisori della "Mutua". Il socio delegato che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio generale, salvo il caso di malattia, di congedo o di assenza per motivo di servizio, decade dalla carica. Il socio delegato dimissionario o deceduto viene sostituito da un altro socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero dei voti.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 18
Art. 18. La "Mutua" e' amministrata dal Comitato amministrativo composto di nove membri commissari di cui otto eletti dal Consiglio generale dei soci delegati a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti ed uno nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio tra i soci ordinari. Spetta al Comitato amministrativo: a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello statuto; b) formulare nei termini di cui all'art. 40 il rendiconto da sottoporre al Consiglio generale dei soci delegati; c) curare l'affissione all'albo della "Mutua" della situazione contabile mensile. La durata del Comitato amministrativo e' di tre anni. Il Comitato amministrativo elegge fra i suoi membri un presidente. Questi ha la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma sociale convoca il Comitato amministrativo, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto. In caso di assenza le attribuzioni del presidente sono disimpegnate da un commissario nominato dal Comitato stesso nel proprio seno. Il Comitato amministrativo elegge pure fra i soci membri un segretario. Il Comitato si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigano o almeno una volta al mese straordinariamente quando lo richiedano almeno tre commissari o due revisori. Il commissario che non partecipa a tre sedute consecutive salvo il caso di malattia, di congedo o di assenza per motivi di servizio, decade dalla carica e sara' sostituito dal candidato che nelle elezioni alle cariche sociali riporto' il maggior numero di voti. Con la stessa procedura si provvedera' alla sostituzione del commissario che venisse a cessare dalla carica per altri motivi. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di cinque membri commissari. I commissari non possono votare nell'approvazione del rendiconto o nelle deliberazioni del Consiglio generale dei soci delegati e dell'Assemblea che si riferiscono alla loro responsabilita'.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 19
Art. 19. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi di cui due eletti dal Consiglio generale dei soci delegati ed uno nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio. Il Consiglio generale dei soci delegati nomina inoltre due revisori supplenti. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 20
Art. 20. Il Consiglio generale dei soci delegati nomina anche tre probiviri il cui compito e' di decidere sui reclami presentati dai soci. Essi durano in carica tre anni.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 21
Art. 21. Il fondo di previdenza e' determinato con criteri tecnici Estesi a garantire le sovvenzioni per decesso e buonuscita.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 22
Art. 22. Il fondo di previdenza e' alimentato da lasciti, da donazioni, dai versamenti da parte dei soci fondatori e dall'avanzo di esercizio di cui all'art. 41.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 23
Art. 23. Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del socio, del coniuge di esso e dei familiari a carico. Sono considerati familiari a carico, quelli per i quali il socio percepisce dall'Amministrazione la quota complementare della indennita' di carovita. La "Mutua" corrispondera' una sola sovvenzione per lo stesso evento anche se piu' componenti la famiglia del socio facciano parte della "Mutua" stessa.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 24
Art. 24. Le sovvenzioni per decesso gravano sulle entrate dell'esercizio in corso ed in caso di insufficienza, sul fondo di previdenza di cui all'art. 21. In nessun caso possono essere intaccati per le sovvenzioni il capitale sociale, ed i conti "C.I.A. di di cui all'art. 31. Nel caso di insufficienza del "Fondo" il socio e i suoi eredi riscuoteranno quanto loro e' dovuto appena il "Fondo" stesso si sara' ricostituito.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 25
Art. 25. La misura delle sovvenzioni viene determinata dal Comitato amministrativo con apposita deliberazione da sottoporsi alla approvazione del Consiglio generale dei soci delegati in sede di approvazione del rendiconto.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 26
Art. 26. Il pagamento della sovvenzione deve aver luogo non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso.
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio-art. 27
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.