LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4436
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531. L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947, è maggiorato di 50 volte. Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1 gennaio 1940, ovvero, nel caso di notifica anteriore a tale data, purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa. Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati.
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