DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1952, n. 4461
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, SUi porti, spiagge e fari ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713; Considerato che lungo il litorale meridionale della Sicilia non esiste alcun porto di rifugio in cui il naviglio, sorpreso da fortunale durante la navigazione, possa ricoverarsi; Ritenuta la necessita' di provvedere, nell'interesse della navigazione generale, alla creazione di un portorifugio lungo il suddetto tratto di litorale; Considerato che il porto di Gela, classificato nella seconda categoria, classe seconda, serie seconda nei riguardi del commercio, ha i necessari requisiti per la creazione di un porto-rifugio; Ritenuta pertanto la opportunita' di iscrivere il suddetto porto nella prima categoria nell'interesse della, navigazione generale, ferma restando, ai fini del commercio, l'attuale classificazione; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del Consiglio superiore della marina mercantile; Ritenuto che, trattandosi di classificare il porto di Gela per la sola causa del rifugio, non e' necessario il parere del Consiglio superiore del commercio; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: Il porto di Gela, ai fini della sua utilizzazione come porto rifugio nell'interesse della navigazione generale e' iscritto, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, nella prima categoria, ferma restando, nei riguardi del commercio, l'attuale iscrizione del porto stesso nella seconda categoria, classe seconda, serie seconda.
EINAUDI ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 17. - PALLA
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