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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4483

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118 e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art: 127 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in medicina del lavoro".

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 128. Il corso della scuola ha la durata di due anni.

Art. 129. - La scuola che fa parte integrante dell'Istituto di clinica medica generale e terapia medica, e' posta sotto la direzione del titolare della clinica medica generale incaricato dell'insegnamento della medicina del lavoro, coadiuvato da docenti da lui proposti.

Art. 130. - Il materiale didattico e' anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio della clinica.

Art. 131. - Durante il secondo anno del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di clinica del lavoro, di diagnostica di laboratorio, ed altre di indole pratica.

Art. 132. - La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche e' obbligatoria.

Art. 133. - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola scade il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 134. - Alla fine di ogni anno scolastico i perfezionandi, che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per poter accedere all'esame di diploma.

Art. 135. - Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di medicina del lavoro, concordata fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 136. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso.

Art. 137. - La Commissione dell'esame di diploma e' formata da sette membri, ed e' presieduta dal preside della Facolta'. Di essa fanno parte il direttore della scuola, i docenti del corso ed eventualmente altri membri scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Universita' di Torino.

Art. 138. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Fisiologia del lavoro;

Patologia del lavoro;

Igiene del lavoro;

Medicina legale del lavoro (parte generale);

Psicotecnica;

Farmacologia e tossicologia dei prodotti chimici industriali;

Infortunistica medico-chirurgica (parte generale).

2° anno:

Clinica del lavoro;

Diagnostica di laboratorio;

Dermatosi e zoonosi professionale;

Infortunistica medica-chirurgica (parte generale);

Esercitazioni medico-legali.

I corsi saranno integrati:

a)

da conferenze su profilassi delle malattie del lavoro, su organizzazione sanitaria degli Istituti assicurativi per le malattie e infortuni sul lavoro, su anatomia patologica delle silicosi e asbestosi;

b)

da visite di istruzione ad istituzioni, enti, aziende industriali.

Le conferenze saranno svolte durante i due anni di corso e faranno parte integrante delle materie di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 44. - PALLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118 e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art: 127 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in medicina del lavoro". Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 128. Il corso della scuola ha la durata di due anni. Art. 129. - La scuola che fa parte integrante dell'Istituto di clinica medica generale e terapia medica, e' posta sotto la direzione del titolare della clinica medica generale incaricato dell'insegnamento della medicina del lavoro, coadiuvato da docenti da lui proposti. Art. 130. - Il materiale didattico e' anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio della clinica. Art. 131. - Durante il secondo anno del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di clinica del lavoro, di diagnostica di laboratorio, ed altre di indole pratica. Art. 132. - La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche e' obbligatoria. Art. 133. - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola scade il 30 ottobre di ogni anno. Art. 134. - Alla fine di ogni anno scolastico i perfezionandi, che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per poter accedere all'esame di diploma. Art. 135. - Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di medicina del lavoro, concordata fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 136. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso. Art. 137. - La Commissione dell'esame di diploma e' formata da sette membri, ed e' presieduta dal preside della Facolta'. Di essa fanno parte il direttore della scuola, i docenti del corso ed eventualmente altri membri scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Universita' di Torino. Art. 138. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Fisiologia del lavoro; Patologia del lavoro; Igiene del lavoro; Medicina legale del lavoro (parte generale); Psicotecnica; Farmacologia e tossicologia dei prodotti chimici industriali; Infortunistica medico-chirurgica (parte generale). 2° anno: Clinica del lavoro; Diagnostica di laboratorio; Dermatosi e zoonosi professionale; Infortunistica medica-chirurgica (parte generale); Esercitazioni medico-legali. I corsi saranno integrati: a) da conferenze su profilassi delle malattie del lavoro, su organizzazione sanitaria degli Istituti assicurativi per le malattie e infortuni sul lavoro, su anatomia patologica delle silicosi e asbestosi; b) da visite di istruzione ad istituzioni, enti, aziende industriali. Le conferenze saranno svolte durante i due anni di corso e faranno parte integrante delle materie di esame.

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 44. - PALLA