DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 4486

Type DPR
Publication 1952-12-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro ad interim; Decreta:

Art. 1

Gli articoli 2, 5, 7, 14, 37, 44, 45, 51, 52, 67, 80, 83, 84, 98, 100, 104, 106, 111, 114, 138, 142, 148 e 150 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione, sono sostituiti nei modo seguente: Art. 2. - Ripartizione delle Case di rieducazione. Le Case di rieducazione o fanno parte dei centri di rieducazione, o sono ripartite nel territorio della Repubblica con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro. Art. 5. - Sistema di rieducazione. La rieducazione deve essere indirizzata a conseguire l'armonico sviluppo della personalita' fisica, psichica e morale del minorenne ed a suscitare in lui il senso della responsabilita' dei suoi atti e quello dei doveri verso la societa'. Art. 7. - Mezzi rieducativi. Mezzi rieducativi sono la scuola, il lavoro e l'istruzione religiosa. Concorrono altresi' alla rieducazione gli spettacoli teatrali e cinematografici, le radioaudizioni, le attivita' sportive e ogni altro mezzo ricreativo e culturale atto a realizzare il sistema di rieducazione di cui all'art. 5. Art. 14. - Attribuzioni del Comitato di assistenza. Il Comitato ha per scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia, dopo la dimissione dalle Case di rieducazione o durante la licenza e di agevolarli, ove occorra, nel trovare stabile lavoro. L'attivita' dei Comitati si estende anche al collocamento al lavoro dei minorenni ammessi nelle sezioni di assistenza a norma dell'art. 11. Alla fine di ogni anno il Comitato propone al Ministero gli enti e le persone che ritiene meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale. Art. 37. - Visita di persone estranee all'istituto. Le Case di rieducazione non possono essere visitate senza il permesso del Ministero. Tale permesso non e' necessario: 1) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato e ai membri del Parlamento; 2) ai presidenti delle corti e dei tribunali, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e nei circondari di loro giurisdizione; 3) ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro servizio o ufficio; 4) ai Vescovi della diocesi e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio; 5) ai prefetti nella rispettiva Provincia; 6) ai funzionari dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni; 7) ai componenti il locale Comitato di assistenza minorile; 8) al medico provinciale nonche' alle persone che l'accompagnano per ragioni del suo servizio. Art. 44. - Indagini iniziali per l'indirizzo dell'opera di rieducazione. Subito dopo l'ingresso del minorenne nell'Istituto, il direttore assume sul conto di lui precise notizie circa le manifestazioni e le cause del traviamento, circa la condotta dallo stesso tenuta nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, e i precedenti giudiziari, morali e morbosi di lui, Se risulta che il minorenne abbia appartenuto ad istituti scolastici pubblici o privati; che sia stato assistito da organi dell'Opera nazionale maternita' e infanzia o da altre istituzioni o enti; che sia stato in precedenza detenuto anche solo per fermo o per custodia preventiva, o sottoposto a misura di sicurezza, anche se non detentiva, che, infine, la sua condotta abbia dato luogo a indagini da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, il direttore assume particolareggiate informazioni dalle autorita', dall'istituto, dall'ente o dalla scuola, e ottenuta copia integrale della cartella personale eventualmente compilata presso le dette istituzioni, la allega alla cartella indicata nell'art. 8. Art. 45. - Squadre - Capisquadra e sottocapisquadra - Primocaposquadra. La ripartizione dei minorenni, con i criteri indicati nell'art. 6, e' fatta per squadre. In ciascuna squadra sono nominati un caposquadra e un sottocaposquadra, scelti fra i minorenni di migliore comportamento e che abbiano le necessarie attitudini al comando. Oltre all'esercizio del comando della squadra durante i movimenti e anche nelle cerimonie esterne, essi concorrono, alle dipendenze dell'assistente, alla sorveglianza, disciplinare della medesima. Al miglior caposquadra dell'istituto e' attribuito il grado di primocaposquadra, con incarico di assumere, quando il direttore lo ritiene utile, il comando di piu' squadre, e anche di quella dell'intero istituto, o di portare, in occasione di cerimonie o cortei, la bandiera dell'istituto. Queste disposizioni non si applicano nelle Case di rieducazione femminili. Art. 51. - Saluto. I minorenni hanno l'obbligo del saluto verso tutto il personale addetto all'istituto. Il saluto collettivo e' reso soltanto su comando. I minorenni in squadra salutano eseguendo il comando di "attenti", se fermi, o di "attenti a destra" o "attenti a sinistra", se in movimento. Art. 52. - Divieto dell'uso del tabacco e degli alcoolici. Autorizzazione a ricevere dolci, frutta e altro. Ai minorenni e' vietato l'uso del tabacco. E' altresi' vietato l'uso delle bevande alcooliche, salvo le somministrazioni previste dal trattamento alimentare. Ad essi e' anche vietato di scambiare o comunque cedersi oggetti di qualunque genere, i minorenni possono ricevere, dietro autorizzazione del direttore, dolci, frutta, generi alimentari e donativi diversi. Art. 67. - Colonie estive e campeggi. Durante la stagione estiva i minorenni segnalati dalle direzioni delle Case di rieducazione come bisognevoli di cure balneari ed elioterapiche, partecipano alle colonie estive organizzate dal Ministero di grazia e giustizia o da altri enti. Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore trasmette al Ministero un elenco dei minorenni che il medico dichiara bisognevoli delle cure predette e una relazione con le proposte per la organizzazione di una colonia. Puo' essere altresi' proposta l'organizzazione di un campeggio. Art. 80. - Conferenze. Il direttore organizza corsi di conferenze su argomenti di carattere educativo e istruttivo, da tenersi nell'istituto da professionisti e insegnanti esterni, o da funzionari dell'istituto. Il programma delle conferenze e' sottoposto al Ministero per l'approvazione. Le conferenze sono tenute, di regola, nel pomeriggio di ciascun sabato. Art. 83. - Educazione fisica ed esercitazioni sportive. L'educazione fisica dei minorenni e' affidata ad apposito insegnante ed e' attuata a mezzo della ginnastica di movimento, della ginnastica con gli attrezzi e delle esercitazioni sportive, secondo l'orario predisposto dalla direzione. Ogni istituito e' dotato pertanto di un campo sportivo, di una palestra coperta e di una piscina. Nei giorni festivi possono aver luogo adunate esercitazioni d'insieme e gare con premi. Art. 84. - Biblioteca. In ogni Casa di rieducazione e' istituita una biblioteca composta di libri e riviste adatti per la elevazione morale e religiosa dei minorenni e per la loro preparazione culturale e artistica. Alla biblioteca e' annessa una sala di lettura nella quale i minorenni possono essere ammessi nelle ore di ricreazione. I libri possono essere anche dati in prestito; Un istitutore nominato dalla direzione e' preposto alla formazione e tenuta del catalogo, al servizio dei prestiti, alla conservazione dei libri, all'ordine e alla disciplina dell'ambiente. Art. 98. - Concessione di licenze esperimento e di licenze per gravi esigenze personali e famigliari. Il Ministero, su proposta del direttore e previo parere del presidente del tribunale per i minorenni, puo' concedere ai minorenni licenze per sperimentare il loro comportamento fuori dell'Istituto. Le licenze di esperimento non possono avere durata superiore a sei mesi. Per gravi esigenze personali o famigliari, il direttore puo' concedere ai minorenni licenze della durata massima di giorni 15. La spesa del viaggio e' sostenuta dall'Amministrazione, quando si tratti di minorenni appartenenti a famiglie assolutamente povere. Art. 100. - Ricompense. Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere concesse le seguenti ricompense: 1) uscita libera nei giorni festivi con i genitori o con persone da costoro designate, dalle nove all'ora della cena; 2) visita da parte dei genitori, degli altri prossimi congiunti, o degli esercenti la tutela, oltre il numero di volte indicato nel primo comma dell'art. 92; 3) passeggiata mensile in localita' dei dintorni e merenda; 4) dono di libri; 5) diploma di merito; 6) licenza premio. Art. 104. - Norme sulle licenze premio. Le licenze premio non possono avere durata superiore ad un mese e possono essere concesse ai minorenni che in due trimestri successivi siano stati classificati buoni. Di regola i minorenni sono ammessi ad usufruire della licenza premio durante le festivita' del Natale e della Pasqua e nelle vacanze estive. Si applica la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 98. Art. 106. - Norme sull'applicazione delle punizioni. Le punizioni devono essere adeguate alla personalita' del minorenne in guisa da evitare che si danneggi il di lui sviluppo fisico e psichico. A tal fine, ove occorra, dovra' essere sentito il parere del sanitario. Le punizioni debbono essere applicate nello stesso giorno nel quale sono accertate le mancanze commesse dai minorenni. Le punizioni indicate nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente sono applicate dal direttore; quella del numero 3 puo' esserlo anche dal censore; quella dei numeri 1 e 2 anche dagli istitutori. La punizione preveduta nel numero 6 dell'articolo precedente e' applicata dal tribunale per i minorenni, nei casi di grave e persistente violazione della disciplina quando gli altri mezzi disciplinari sono stati inutilmente sperimentati. Copia del decreto e' comunicata al Ministero, che designa l'istituto nel quale il minorenne deve essere trasferito. L'applicazione delle punizioni e' pubblicata nell'ordine del giorno che viene affisso nell'istituto. Art. 111. - Abbandono arbitrario dell'istituto. Se un minorenne abbandona arbitrariamente l'Istituto, del fatto e' data immediatamente notizia all'autorita' di pubblica sicurezza, per le ricerche del fuggitivo. Sono in pari tempo informati il Ministero e il procuratore generale della Repubblica; e, se si tratta di minorenne internato nella Casa di rieducazione a norma dell'art. 3, n. 1, anche l'autorita' giudiziaria presso cui prende il procedimento penale. Dal giorno in cui il minorenne e' nuovamente internato in una Casa di rieducazione, ricomincia a decorrere il periodo indicato nel comma terzo dell'art. 101. Art. 114. - Preghiera della sera. Alla sera, prima di andare a letto, e stando ciascuno al proprio posto, i minorenni che non risultano appartenenti ad un culto diverso, recitano le preghiere del culto cattolico: un "Pater", un'"Ave" e un "Gloria". Art. 138. - Albo d'onore e squadra d'onore. I minorenni classificati buoni in quattro trimestri consecutivi e che hanno riportato durante l'anno non meno di otto decimi, in ciascuna delle votazioni indicate nell'art. 136, sono iscritti nell'albo d'onore. Essi hanno diritto di fregiarsi sulla divisa dei distintivi prescritti dal Ministero, compongono la squadra d'onore dell'istituto e sono ammessi alla libera uscita nel pomeriggio sino alle ore 18. Art. 142. - Dimissione per servizio militare di leva. Alla fine di ogni anno, la direzione compila l'elenco dei giovani ai quali spetta l'iscrizione nelle liste di leva dell'anno successivo, segnalandone i nomi al sindaco del rispettivo Comune di origine. Avvenuta l'ammissione sotto le armi, il direttore ne da' comunicazione al tribunale. Art. 148. - Significato della festa del ritorno. La festa del ritorno e' la cerimonia nella quale ciascun istituto proclama i risultati conseguiti in un anno di attivita' rieducativa; e festeggia i minorenni che il tribunale ha dichiarati degni del ritorno fra i buoni cittadini. Art. 150. - Relazione del direttore. Il direttore espone gli avvenimenti principali della vita dell'istituto durante l'anno e i risultati conseguiti nei vari campi di attivita'; comunica la graduatoria generale di merito e, elogiando coloro che si sono particolarmente distinti, assegna le ricompense. Consegna a ciascuno di essi i titoli di studio e di lavoro conseguiti e li esorta a perseverare nella via del dovere e a mantenere integra la coscienza morale acquisita nell'istituto.

Art. 2

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 48 e 151 dei regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 48. - PALLA

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