DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4519

Type DPR
Publication 1952-12-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera, esecuzione e' data al Modus Vivendi commerciale fra, l'Italia e la Colombia ed al relativo scambio di Note conclusi a Roma 31-19 giugno 1952.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 giugno 1952, conformemente a quanto stabilito dallo scambio di Note suddette.

EINAUDI DE GASPERI - LA MALFA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 107. - PALLA

Modus Vivendi-art. 1

Modus Vivendi commerciale fra l'Italia e la Colombia Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia, nel desiderio di sviluppare le relazioni commerciali fra i due Paesi, hanno concordato le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 1. Le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione piu' favorita, senza pregiudizio di quanto stipulato nell'art. 5, in tutti i casi concernenti i diritti doganali e qualsiasi altra imposizione sussidiaria, il sistema di percezione dei diritti ed imposte relativi alla importazione ed esportazione, il deposito delle merci nei magazzini e depositi della dogana, il sistema di ispezione ed analisi, la classifica doganale delle merci, la interpretazione delle tariffe, l'importazione temporanea, la rispedizione ed il transito in genere delle merci, come pure i regolamenti, le formalita' ed i gravami ai quali possano essere sottoposte le operazioni doganali.

Modus Vivendi-art. 2

Art. 2. Di conseguenza, i prodotti naturali e quelli manifatturati, originari del territorio di ognuna delle Alte Parti Contraenti, all'atto della loro importazione nel territorio dell'altra Parte, non saranno in nessun caso sottoposti - per quanto concerne il regime doganale - a diritti, imposte ed altri tributi diversi o superiori, ne' a formalita' o regolamenti diversi o piu' onerosi di quelli ai quali sono sottoposti attualmente o saranno sottoposti in futuro, gli stessi prodotti, di eguale natura, originari di qualsiasi terzo Paese.

Modus Vivendi-art. 3

Art. 3. Egualmente, i prodotti naturali e quelli manifatturati, originari del territorio di ognuna delle Alte Parti Contraenti, non saranno in nessun caso, alla esportazione verso il territorio dell'altra Parte, sottoposti - per quanto concerne il regime doganale - a diritti, imposte o tributi diversi o superiori, ne' a formalita' o regolamenti diversi o piu' onerosi di quelli ai quali sono sottoposti attualmente o saranno sottoposti in futuro, gli stessi prodotti di eguale natura, esportati verso il territorio di qualsiasi terzo Paese.

Modus Vivendi-art. 4

Art. 4. Tutti i privilegi, vantaggi, concessioni o esenzioni che una delle Alte Parti Contraenti abbia gia' concesso o concedesse in futuro, relativamente al summenzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manifatturati originari di qualsiasi Paese, verra' concesso automaticamente, immediatamente e gratuitamente agli stessi prodotti di eguale natura, originari del territorio dell'altra Parte e destinati al territorio della Prima.

Modus Vivendi-art. 5

Art. 5. Le stipulazioni del presente Modus Vivendi non saranno applicabili ai vantaggi che l'una o l'altra delle Parti conceda o concedera' in futuro: a) ai Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera; b) in virtu' di unioni doganali o di zone di libero scambio o da accordi regionali gia' conclusi o che potranno essere conclusi in avvenire, o in virtu' di accordi provvisori tendenti alla istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o di accordi regionali; c) a territori aventi uno statuto giuridico speciale internazionalmente riconosciuto oppure ai territori affidati o che potranno essere affidati a una delle due Parti Contraenti in Amministrazione fiduciaria; d) neppure saranno applicabili ai vantaggi speciali che la Repubblica italiana conceda o concedera' alla Repubblica di San Marino e alla Citta' del Vaticano; ne' ai vantaggi speciali che 12 Repubblica di Colombia abbia concesso o concedera' all'Equatore e Venezuela, dati i suoi speciali vincoli e rapporti economici con detti Paesi e per i prodotti originari e provenienti da essi o per i prodotti della Colombia destinati ad essi; e) alle facilitazioni concesse o che possano concedersi per le merci importate in Italia, originarie e provenienti dal Regno Unito di Libia; f) agli impegni derivanti per l'Italia dal Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Modus Vivendi-art. 6

Art. 6. Nulla di quanto stipulato nel presente Modus Vivendi potra' essere interpretato come impedimento a che una delle Alte Parti Contraenti adotti o applichi misure relative: a) alla sicurezza pubblica,; b) al traffico di armi, munizioni e materiale bellico; c) alla protezione della salute pubblica e alla protezione degli animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti dannosi; d) alla difesa del patrimonio nazionale, artistico, storico ed archeologico; e) all'uscita dell'oro e dell'argento.

Modus Vivendi-art. 7

Art. 7. Le competenti autorita' di ognuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dell'altra Parte siano accompagnate da certificati di origine o fatture commerciali o consolari o da tutti tali documenti, vistati dalle autorita' consolari rispettive del Paese importatore.

Modus Vivendi-art. 8

Art. 8. Nessuna delle disposizioni stipulate nel presente Modus Vivendi sara' intepretata come impedimento a che ognuna delle Alte Parti Contraenti applichi al commercio con l'altra Parte Contraente i regimi generali di importazione ed esportazione, in applicazione alla nazione piu' favorita.

Modus Vivendi-art. 9

Art. 9. Il presente Modus Vivendi potra' essere sostituito in qualsiasi momento da un Trattato di commercio che le Alte Parti Contraenti convengono di stipulare al piu' presto possibile.

Modus Vivendi-art. 10

Art. 10. Il presente Modus Vivendi sara' ratificato. Entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e sara' valido per un periodo di un anno. Le Alte Parti Contraenti convengono pero' di metterlo in vigore a titolo provvisorio mediante scambio di note al piu' presto possibile. Il presente Modus Vivendi sara' tacitamente prorogato d'anno in anno, a meno che una delle Alte Parti non lo denunci con un preavviso di tre mesi. Fatto in Roma, in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede, il 19 giugno 1952. Per l'Italia Per la Colomba A. DE GASPERI E. ZULETA ANGEL Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Modus Vivendi

Modus Vivendi comercial entre Colombia e Italia Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di note

Parte di provvedimento in formato grafico Roma, li' 19 giugno 1952 Signor Ambasciatore, Ho l'onore di accusare ricevuta della nota dell'Eccellenza Vostra in data odierna, la cui traduzione e' la seguente: "Con riferimento all'art. 10 del Modus Vivendi commerciale, firmato oggi tra l'Italia e la Colombia, ho l'onore di proporre all'Eccellenza Vostra, d'ordine e in nome del mio Governo, che detto Modus Vivendi, in attesa del previsto scambio delle ratifiche, entri in vigore a titolo provvisorio in data odierna. Ove il Governo dell'Eccellenza vostra concordi, la presente Nota, unitamente alla risposta che Vostra Eccellenza vorra' indirizzarmi, perfezioneranno l'accordo tra i nostri due Paesi". Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano accetta la proposta del Governo colombiano. Mi e' gradita l'occasione per porgerLe, Signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. ALCIDE DE GASPERI A Sua Eccellenza il Dottor Eduardo ZULETA ANGEI Ambasciatore di Colombia. - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

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