DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4535
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766;
Visto l'art. 3 della legge 9 aprile 1952, n. 530;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Sono rese esecutive le variazioni delle liste contenute nell'allegato A dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766, notificate a termini dell'art. 4 dell'Accordo stesso. Le variazioni predette sono contenute: a) nello scambio di Note effettuato a Parigi il 13 e 14 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1950, n. 255; b) nello scambio di Note effettuato a Roma il 24 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1950, n. 183; c) nello scambio di Note effettuato a Roma il 5 aprile 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1952, n. 127.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 31 dicembre 1952.
EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 10. - PALLA
Allegato
SCAMBIO DI NOTE Parte di provvedimento in formato grafico
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