DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4542

Type DPR
Publication 1952-10-26
Ultimo aggiornamento 1953-04-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565 e 23 gennaio 1952, n. 365; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 20 e' sostituito dal seguente: Alla Facolta' di giurisprudenza sono annessi i seguenti Istituti: Istituto di diritto pubblico, Istituto di diritto privato e procedura civile, Istituto di diritto romano e storia del diritto, Istituto di filosofia del diritto, Istituto di scienze economiche e finanziarie. Tali Istituti funzioneranno come seminari agli effetti delle vigenti disposizioni. I lavori degli Istituti consistono in discussioni su singoli temi, in ricerche bibliografiche e di giurisprudenza, in rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, in esercitazioni e in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione dottrinale e professionale di coloro che li frequentano. Gli Istituti sono diretti ciascuno da un professore di ruolo nominato dal Consiglio della facolta' e funzionano in conformita' di un regolamento da esso stabilito.

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 33. - PALLA

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