DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4543

Type DPR
Publication 1952-10-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168;

Veduto il testo unico del leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato per la parte relativa alle scuole e corsi di perfezionamento annessi alla Facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".

L'ordinamento della Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali, e' modificato nel modo seguente:

Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali

Art. 147. - Alla Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali possono iscriversi i laureati in scienze politiche e sociali, in scienze politiche, in giurisprudenza, in economia e commercio, nonche' i laureati stranieri, la cui preparazione scientifica sia ritenuta idonea dal Consiglio della scuola.

Art. 148. - La Scuola e' retta da un direttore, nominato per un biennio dal rettore della Universita' su proposta del Consiglio della facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta, su proposta del direttore, dal Consiglio della facolta' di scienze politiche.

Il Consiglio della scuola e' costituito dal direttore e dai professori.

Art. 149. - La Scuola rilascia, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie di cui all'articolo seguente, nonche' dopo l'esito favorevole dell'esame finale di cui all'art. 153, un diploma di perfezionamento in studi politici internazionali.

Art. 150. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1) Problemi di diritto internazionale pubblico (biennale);

2) Problemi di diritto internazionale privato, amministrativo, penale (biennale);

3) Problemi di diritto pubblico comparato (biennale);

4) Storia diplomatica contemporanea;

5) Problemi economici, finanziari e monetari internazionali;

6) Le organizzazioni internazionali;

7) La comunita' internazionale nella storia del pensiero politico;

8) Le ideologie politiche nelle relazioni internazionali.

Art. 151. - Gli insegnamenti sono integrati da conferenze e da brevi corsi di lezioni su particolari argomenti di attualita', secondo programmi fissati anno per anno dal Consiglio della facolta' di scienze politiche.

Art. 152. - Gli esami delle materie biennali devono essere sostenuti al termine di ogni anno e vertono sul programma svolto nell'anno accademico.

Ogni Commissione per gli esami di profitto e' composta di tre professori designati dal direttore della Scuola.

Art. 153. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una memoria originale, il cui argomento deve essere preventivamente approvato dal direttore della Scuola, dinanzi ad una Commissione composta di cinque professori, compreso il direttore che la presiede.

Art. 154. - Le tasse e le sopratasse della Scuola tono stabilite dalle competenti autorita' accademiche.

La Scuola di perfezionamento in studi corporativi e' trasformata in "Scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali", con il seguente nuovo ordinamento:

Scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali

Art. 155. - Alla Scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali possono iscriversi i laureati in scienze politiche e sociali, in scienze politiche, in giurisprudenza, in economia e commercio.

Art. 156. - La Scuola e' retta da un direttore, nominato per un biennio dal rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio della facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta dal Consiglio della facolta' di scienze politiche, su proposta del direttore della Scuola.

Il Consiglio della scuola e' costituito dal direttore e dai professori.

Art. 157. - La Scuola rilascia, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie di cui all'articolo seguente, nonche' dopo l'esito favorevole dell'esame finale, di cui all'art. 159, un diploma di perfezionamento in studi sindacali e aziendali.

Art. 158. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1) Storia del sindacalismo e politica delle organizzazioni operaie;

2) Problemi di economia e di politica economica;

3) Problemi di diritto commerciale e industriale;

4) Problemi di diritto sindacale e del lavoro aziendale;

5) Organizzazione tecnica e amministrativa delle imprese;

6) Struttura e tecnica delle organizzazioni sindacali;

7) Problemi sociali del lavoro;

8) Psicotecnica;

9) Statistica applicata all'aziende e alle organizzazioni sindacali;

10) Problemi di diritto pubblico comparato del lavoro.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni, da esperienze pratiche, da conferenze e da brevi corsi di lezione su particolari argomenti, secondo programmi fissati anno per anno dal Consiglio della facolta' di scienze politiche.

Art. 159. - Ogni Commissione per gli esami di profitto e' composta di tre professori designati dal direttore fra gli insegnanti della Scuola.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una memoria originale, il cui argomento deve essere preventivamente approvato dal direttore della Scuola, dinanzi ad una Commissione composta di sette professori, compreso il direttore che la presiede.

Art. 160. - Le tasse e le sopratasse della Scuola sono stabilite dalle competenti autorita' accademiche.

Il corso di perfezionamento in studi coloniali e' trasformato in "corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione", con il seguente nuovo ordinamento:

Corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione

Art. 161. - Al corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione, che ha la durata di un anno, possono iscriversi i laureati di qualunque Universita'.

Art. 162. - Il direttore del corso e' nominato annualmente dal rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio della facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta dal Consiglio della facolta' di scienze politiche su proposta del direttore.

Art. 163. - Dopo aver superato gli esami delle materie di cui all'articolo seguente e dopo l'esito favorevole dell'esame finale, viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

Art. 164. - Gli insegnamenti del corso sono:

1) Esperienze e problemi dell'emigrazione italiana;

2) Legislazione italiana e comparata sull'emigrazione all'estero;

3) Tutela giuridica dell'emigrazione;

4) Problemi economici e sociali dell'emigrazione interna;

5) Problemi economici e finanziari dell'emigrazione all'estero;

6) Geografia economica e sociale in rapporto all'emigrazione.

Art. 165. - Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni e da conferenze su particolari argomenti, secondo programmi fissati anno per anno dal Consiglio della facolta' di scienze politiche.

Art. 166. - Ogni Commissione per gli esami di profitto e' composta di tre professori designati dal direttore fra gli insegnanti del corso.

Art. 167. - Le tasse e sopratasse del corso sono stabilite dalle competenti autorita' accademiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 46. - PALLA

Art. 1

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