DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4553

Type DPR
Publication 1952-12-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte, nel testo allegato al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro ad interim per il tesoro.

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 81. - PALLA

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 1

Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte Art. 1. Le proposte per la concessione di diplomi ai benemeriti dell'educazione, della scuola e della (diffusione ed elevazione della cultura di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, sono fatte: a) per i funzionari del Ministero, i rettori delle universita', i direttori degli istituti di istruzione superiore, i presidenti degli istituti di istruzione artistica, i provveditori agli studi ed i direttori delle biblioteche pubbliche governative dai competenti direttori generali; b) per il personale delle universita' e degli istituti di istruzione superiore dai rispettivi rettori e direttori; c) per il personale degli istituti di istruzione artistica dai rispettivi presidenti; d) per il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione media classica scientifica e magistrale, tecnica e artistica, per il personale degli istituti di educazione, nonche' per il personale degli uffici scolastici provinciali e per quello ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole elementari dai provveditori agli studi; e) per le persone non contemplate nelle lettere precedenti da una delle autorita' come sopra indicate, a seconda del ramo, di istruzione o dell'attivita' culturale o artistica a vantaggio dei quali si sia svolta l'attivita' del designato.

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 2

Art. 2. Le proposte di concessione di diplomi a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri saranno fatte dal Ministero degli affari esteri.

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 3

Art. 3. Le proposte di concessione di diplomi dovranno essere inviate agli uffici del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo art. 4 nel mese di ottobre di ciascun anno. Le proposte dovranno essere motivate ed accompagnate da una relazione sull'attivita' svolta dal designato, sui suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale; dovra' essere inoltre specificata la classe di diploma per cui e' fatta la proposta.

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 4

Art. 4. L'istruttoria su ogni proposta e' affidata alla direzione che risulti specificatamente competente in vista dell'attivita' svolta dal designato.

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 5

Art. 5. Le proposte, istruite e corredate del parere della direzione generale rispettivamente competente, dovranno essere trasmesse al presidente della Commissione costituita in base all'[art. 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-11-16;1093~art6), non oltre il giorno 15 febbraio di ciascun anno.

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 6

Art. 6. Indipendentemente dalla procedura stabilita nei precedenti articoli la Commissione da' parere sulle proposte fatte direttamente per iniziativa del Ministro o di membri della Commissione stessa.

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 7

Art. 7. Le adunanze della Commissione incaricata dell'esame dei titoli delle persone proposte per la concessione di diplomi saranno valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti. Per ogni proposta sara' incaricato di riferire uno dei membri della Commissione. Le proposte non approvate dalla Commissione potranno essere ripresentate all'esame di essa solo quando saranno trascorsi almeno due anni e a condizione che la persona proposta abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza. Nessuna proposta potra' essere ripresentata alla Commissione se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla data in cui e' stata respinta per la seconda volta, rimanendo sempre ferma la condizione dell'acquisto di nuovo titoli di benemerenza.

Regolamento per concessione diplomi ai benemeriti della scuola cultura e arte-art. 8

Art. 8. Le medaglie previste dall'[art. 3 della legge 16 novembre 1950, n. 1093](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-11-16;1093~art3), si porteranno alla parte sinistra del petto. Appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri. Con successivo provvedimento ministeriale saranno stabilite le caratteristiche del diploma e saranno specificate quelle della medaglia, sommariamente descritte nel citato art. 3 della legge. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica: Il Ministro per la pubblica istruzione SEGNI Il Ministro per il tesoro PELLA

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