DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4557
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230: 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' cosi' ulteriormente modificato:
L'attuale art. 77, relativo al corso di laurea in fisica, ultimo comma, e' sostituito dal seguente: , "Lo studente non puo' sostenere gli esami di 3° anno di esercitazioni di fisica sperimentale senza aver superato quelli di esercitazioni di fisica sperimentale del 1° e del 2° anno del corso".
Gli articoli dell'attuale statuto dal n. 196 al 220 sono abrogati e sostituiti dai seguenti Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina chirurgica.
Art. 196. - Per essere iscritti alle scuole di specializzazione della Facolta' di medicina chirurgica occorre avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed il titolo di abilitazione all'esercizio professionale.
Non si puo' essere iscritti contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione.
Art. 197. - Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre avere superato dinanzi ad una Commissione di tra membri, presieduta dal direttore della scuola, un esame di ammissione che potra' consistere in prove scritte ed orali, a scelta del direttore, dirette ad accertare la cultura medico-chirurgica generale del candidato. Potranno essere esclusi da detta prova di esame coloro che vengono iscritti con abbreviazione di corso.
La Commissione per l'esame di ammissione e' composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri due insegnanti della scuola medesima.
Art. 198. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso nelle varie scuole di specializzazione a quegli aspiranti che ne facciano domanda e che dimostrino di essere stati assistenti effettivi o assistenti volontari di nomina rettoriale per un determinato numero di anni presso una clinica od un istituto universitario, ovvero assistenti effettivi preso una divisione ospitaliera di un grande ospedale, della stessa materia cui si riferisce la specializzazione prescelta.
Art. 199. - La frequenza della scuola di specializzazione e' obbligatoria. Non potra' essere rilasciata la firma di frequenza dal direttore della scuola a quegli iscritti che non abbiano frequentato per un periodo da lui giudicato sufficiente. Mancando la firma di frequenza l'iscritto non potra' essere ammesso a sostenere gli esami speciali di quell'anno di corso e percio' l'anno di corso dovra' essere ripetuto.
Art. 200. - Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovra' sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una Commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola.
Alla fine dell'ultimo anno di corso oltre gli esami speciali l'iscritto dovra' sostenere un esame di diploma che consistera' nella presentazione di una tesi scritta e nella sua discussione dinanzi ad una Commissione di sette membri, nominata dal Consiglio della facolta' e presieduta dal direttore della scuola
Art. 201. - Il numero minimo e massimo degli iscritti alle varie scuole di specializzazione verra' fissato di anno in anno, entro il mese di giugno, dal Consiglio della facolta' medico-chirurgica dietro proposta del direttore della scuola, tenendo conto delle attrezzature scientifiche e didattiche della scuola medesima e sara' pubblicato nel manifesto che verra' affisso nell'albo dell'Universita'.
Art. 202. - La direzione di ciascuna scuola di specializzazione spetta al professore titolare della materia oggetto della specializzazione, sia esso di ruolo, ovvero incaricato.
Gli incarichi di insegnamento nelle varie scuole di specializzazione sono affidati, anno per anno, dalla Facolta' medico chirurgica dietro proposta del direttore della singola scuola.
Art. 203. Per le scuole di specializzazione si esigono le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma nella misura che la legge stabilisce per la Facolta' di medicina e chirurgia, oltre gli eventuali contributi di laboratorio e di gabinetto da approvarsi dal Consiglio di facolta'.
Art. 204. - Le scuole di specializzazione sono le seguenti:
1) Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura;
2) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;
3) Scuola di specializzazione in oculistica;
4) Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle;
5) Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;
6) Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;
7) Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia;
8) Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria;
9) Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche;
10) Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;
11) Scuola di specializzazione in anestesia;
12) Scuola di specializzazione in chirurgia generale;
13) Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
14) Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali;
15) Scuola di specializzazione in igiene;
16) Scuola di specializzazione in medicina tossicologica.
Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura
Art. 205. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria e puericultura e' di due anni.
Gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti nei due anni di corso:
1° anno:
Clinica pediatrica;
Puericultura;
Anatomia umana;
Fisiologia;
Farmacologia;
Immunologia.
2° anno:
Clinica pediatrica;
Puericultura;
Clinica chirurgica pediatrica;
Dermatologia;
Microbiologia;
Radiologia;
Psicologia e neuropsichiatria infantile.
Al termine di ciascun anno dei corso l'iscritto dovra' sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento nel corso dell'anno.
L'esame per il conseguimento del diploma di specialita' consistera' in una discussione clinica sul malato e nella discussione di una tesi scritta sopra argomento pediatrico assegnato dai direttore della scuola all'inizio del secondo anno di corso. L'esame potra' essere integrato da interrogazioni sul argomenti trattati durante i due anni di corso.
Durante i due anni accademici l'iscritto e' obbligato a frequentare come medico interno la clinica pediatrica.
Scuola di specializzazione in ostericia e ginecologia
Art. 206. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia e' di quattro anni.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° anno:
Anatomia ed embriologia dei genitali femminili;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia della gravidanza, parto, puerperio;
Semeiotica ostetrico-ginecologica;
Esame di laboratorio.
2° anno:
Anatomia patologica dei genitali femminili;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Operazioni ostetriche.
3° anno:
Tecniche di laboratorio applicate alle diagnosi ostetriche;
Clinica ostetrico-ginecologica
Elementi di radiologia e radioterapia ginecologica.
4° anno:
Clinica ostetrico-ginecologica;
Tecnica operatoria ginecologica;
Nozioni di urologia ginecologica e tecnica cistoscopica.
Al termine di ciascun anno di corso l'iscritto dovra' sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.
L'esame per il conseguimento del diploma di specialista consistera' in una discussione clinica sopra un caso di ostetricia e di ginecologia e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento vertente o nel campo dell'ostetricia o nel campo della ginecologia.
Durante gli anni di corso e' obbligatorio l'internato nella clinica ostetrico-ginecologica con servizio effettivo e continuativo.
Scuola di specializzazione in oculistica
Art. 207. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica e' di tre anni.
Gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti nei tre anni di corso:
1° anno
Embriologia;
Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
Ottica fisiologica;
Diottrica oculare;
Patologia e clinica oculistica;
Semeiotica oculare;
Oftalmoscopia;
Tecnica operatoria.
2° anno:
Patologia oculare e semeiotica oculare;
Clinica oculistica (inclusa la traumatologia);
Oftalmoscopia;
Tecnica operatoria;
Istopatologia oculare;
Sierologia.
3° anno:
Clinica oculistica;
Diagnostica oftalmoscopica;
Infortunistica oculare;
Tecnica operatoria;
Neuropatologia oculare;
Radiologia oculare.
Al termine di ciascun anno di studio l'allievo dovra' sostenere una prova orale sugli insegnamenti impartiti nell'anno ed una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.
Per il conseguimento del diploma di specialista il candidato dovra' sostenere una discussione sopra un caso clinico e la discussione di una tesi.
Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni, gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica oculistica e gli ambulatori da questa dipendenti.
Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle
Art. 208. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in dermatologia e venereo-sifilografia e' di tre anni.
Gli insegnamenti della scuola sono cosi' suddivisi nei tre anni di corso:
1° anno:
Anatomia della pelle, degli organi genitali e dell'apparato escretore;
Fisiologia della pelle, delle mucose, dell'apparato genitale maschile e femminile e dell'apparato escretore;
Patologia generale dell'infiammazione dei processi degenerativi dei tumori;
Allergia. Malattie di adattamento;
Fisiopatologia della pelle dell'apparato genitale e dell'apparato escretore (con particolare riferimento alla vescica e all'uretra);
Studio delle lesioni dermatologiche elementari nei riguardi clinici, istopatologici e fisiopatologici;
Semeiotica dermatologica;
Tecnica di laboratorio;
Istopatologia, microbiologia, sierologia, chimica biologica. 2° anno:
Clinica delle malattie cutanee e veneree.
3° anno:
Clinica delle malattie cutanee e veneree;
Dermatosi infantile;
Dermatosi professionali;
Igiene e disposizioni legislative;
Terapia medica e chirurgica;
Terapia fisica (con particolare riferimento alla Roentgen-curieterapia).
Al termine di ciascun anno di corso, nel sostenere gli esami speciali sugli insegnamenti impartiti durante l'anno, l'allievo dovra' praticare la, visita di almeno due malati della specialita', discuterne la diagnosi e la cura, nonche' illustrare un preparato istologico ed eseguire una prova di laboratorio.
Al termine del corso l'esame per il conseguimento del diploma consistera' nella discussione di un caso clinico e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento della specialita'.
Nei tre anni di corso e' obbligatoria la frequenza dell'allievo nella clinica per l'intero anno solare, con gli stessi obblighi cui sono tenuti gli assistenti volontari.
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 209. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni e' di due anni.
Gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti nei due anni di corso:
1° anno:
Medicina legale penalistica e civilistica;
Medicina legale delle assicurazioni;
Tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche;
Tecnica diagnostica delle autopsie;
Esercitazioni: 1) di laboratorio, 2) di infortunistica e di malattie professionali e del lavoro, 3) di tecnica e diagnostica delle autopsie giudiziarie.
2° anno:
Medicina legale penalistica, civilistica e canonistica;
Medicina legale delle assicurazioni;
Tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche;
Tossicologia forense;
Psicopatologia forense;
Esercitazioni: 1) di infortunistica e malattie professionali e del lavoro,
2) di tecnica e diagnostica delle autopsie giudiziarie.
Alla fine del 1° anno di corso l'allievo dovra' sostenere gli esami di profitto nelle seguenti materie: 1) medicina legale e delle assicurazioni,
2) tecnica e diagnostica delle autopsie, 3) prove pratiche attinenti ai corsi di esercitazioni.
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