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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4558

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n. 872;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzi riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere di cui all'art. 38 e' sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia greco-latina;

2) Grammatica greca e latina;

3) Storia comparata delle lingue classiche;

4) Epigrafia greca;

5) Papirologia;

6) Antichita' greche e romane;

7) Etruscologia ed archeologia italica;

8) Storia della letteratura latina medioevale;

9) Storia della lingua italiana;

10) Storia del Risorgimento;

11) Sanscrito;

12) Filologia iranica;

13) Ebraico e lingue semitiche comparate;

14) Epigrafia ed antichita' semitiche;

15) Lingua e letteratura araba;

16) Lingua e letteratura copta;

17) Filologia bizantina;

18) Filologia germanica;

19) Filologia slava;

20) Paleografia e diplomatica;

21) Numismatica;

22) Paleontologia;

23) Lingua e letteratura francese;

24) Lingua e letteratura tedesca;

25) Lingua e letteratura inglese;

26) Lingua e letteratura spagnola;

27) Lingua e letteratura portoghese;

28) Lingua e letteratura neogreca;

29) Lingua e letteratura romena;

30) Lingua e letteratura russa;

31) Lingua e letteratura polacca;

32) Lingua e letteratura ungherese;

33) Lingua e letteratura albanese;

34) Lingua, letteratura e storia cinese;

35) Storia delle religioni;

30) Storia del Cristianesimo;

37) Storia della Chiesa;

38) Archeologia cristiana;

30) Letteratura cristiana antica;

40) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;

41) Egittologia;

42) Assiriologia ed archeologia orientale;

43) Storia orientale antica;

44) Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente;

45) Storia dell'arte musulmana e copta;

46) Biblioteconomia e bibliografia;

47) Storia della musica;

48) Letteratura delle tradizioni popolari;

49) Etnologia;

50) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;

51) Lingua e letteratura slovena;

52) Lingua e letteratura serbo-croata.

L'elenco degli insegna menti complementari del corso di laurea in filosofia di cui all'art. 39 e' sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti complementari:

1) Estetica;

2) Filosofia del diritto;

3) Storia della filosofia antica;

4) Storia della filosofia medioevale;

5) Storia delle religioni;

6) Storia del Cristianesimo;

7) Psicologia;

8) Storia del Risorgimento;

9) Storia del diritto italiano;

10) Storia delle dottrine politiche;

11) Storia delle dottrine economiche;

12) Letteratura greca;

13) Economia politica;

14) Filosofia della storia;

15) Filosofia della religione;

16) Una lingua e letteratura straniera moderna, a scelta fra quelle elencate nell'art. 38 per la laurea in lettere.

Art. 41. - E' sostituito dal seguente:

Gli Istituti scientifici della Facolta' sono:

Istituto di geografia generale;

Istituto di archeologia e storia dell'arte antica;

Istituto di glottologia;

Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna;

Istituto di storia antica e antichita' classiche;

Istituto di filologia romanza;

Istituto di lingua e letteratura tedesca e filologia germanica;

Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea e di paleografia e diplomatica;

Istituto di filologia classica;

Istituto di letteratura italiana;

Istituto di filosofia;

Istituto di letteratura inglese e americana;

Istituto di letteratura francese;

Istituto di letteratura slava.

Art. 97. - Agli insegnamenti complementari di "tecnica urbanistica", "igiene applicata all'ingegneria" e "comunicazioni elettriche" e' abolita la specifica "semestrale".

Art. 98. - Per la sottosezione edile, l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente:

"Architettura e composizione architettonica (biennale)".

Art. 99. - Per la sottosezione meccanica l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente:

"Disegno di macchine e progetti" (oltre al corso annuale, un secondo corso semestrale).

Art. 102. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata); costruzioni di macchine (meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (scienza delle costruzioni e meccanica applicata alle macchine); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (idraulica e scienza delle costruzioni); costruzione di ponti (scienza delle costruzioni): chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti elettrici, costruzioni di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata)".

Art. 103. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste in una prova di cultura, sulle materie fondamentali del corso di studi seguito dal candidato e nella discussione orale di un progetto specifico attinente al ramo d'ingegneria della sottosezione cui appartiene il candidato, redatto sotto la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali.

Le modalita' per la prova di cultura (scritta, orale o grafica) saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di facolta'".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 96. - PALLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n. 872; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzi riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere di cui all'art. 38 e' sostituito dal seguente: Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Storia comparata delle lingue classiche; 4) Epigrafia greca; 5) Papirologia; 6) Antichita' greche e romane; 7) Etruscologia ed archeologia italica; 8) Storia della letteratura latina medioevale; 9) Storia della lingua italiana; 10) Storia del Risorgimento; 11) Sanscrito; 12) Filologia iranica; 13) Ebraico e lingue semitiche comparate; 14) Epigrafia ed antichita' semitiche; 15) Lingua e letteratura araba; 16) Lingua e letteratura copta; 17) Filologia bizantina; 18) Filologia germanica; 19) Filologia slava; 20) Paleografia e diplomatica; 21) Numismatica; 22) Paleontologia; 23) Lingua e letteratura francese; 24) Lingua e letteratura tedesca; 25) Lingua e letteratura inglese; 26) Lingua e letteratura spagnola; 27) Lingua e letteratura portoghese; 28) Lingua e letteratura neogreca; 29) Lingua e letteratura romena; 30) Lingua e letteratura russa; 31) Lingua e letteratura polacca; 32) Lingua e letteratura ungherese; 33) Lingua e letteratura albanese; 34) Lingua, letteratura e storia cinese; 35) Storia delle religioni; 30) Storia del Cristianesimo; 37) Storia della Chiesa; 38) Archeologia cristiana; 30) Letteratura cristiana antica; 40) Storia religiosa dell'Oriente cristiano; 41) Egittologia; 42) Assiriologia ed archeologia orientale; 43) Storia orientale antica; 44) Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente; 45) Storia dell'arte musulmana e copta; 46) Biblioteconomia e bibliografia; 47) Storia della musica; 48) Letteratura delle tradizioni popolari; 49) Etnologia; 50) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale; 51) Lingua e letteratura slovena; 52) Lingua e letteratura serbo-croata. L'elenco degli insegna menti complementari del corso di laurea in filosofia di cui all'art. 39 e' sostituito dal seguente: Sono insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica; 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Storia delle religioni; 6) Storia del Cristianesimo; 7) Psicologia; 8) Storia del Risorgimento; 9) Storia del diritto italiano; 10) Storia delle dottrine politiche; 11) Storia delle dottrine economiche; 12) Letteratura greca; 13) Economia politica; 14) Filosofia della storia; 15) Filosofia della religione; 16) Una lingua e letteratura straniera moderna, a scelta fra quelle elencate nell'art. 38 per la laurea in lettere. Art. 41. - E' sostituito dal seguente: Gli Istituti scientifici della Facolta' sono: Istituto di geografia generale; Istituto di archeologia e storia dell'arte antica; Istituto di glottologia; Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna; Istituto di storia antica e antichita' classiche; Istituto di filologia romanza; Istituto di lingua e letteratura tedesca e filologia germanica; Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea e di paleografia e diplomatica; Istituto di filologia classica; Istituto di letteratura italiana; Istituto di filosofia; Istituto di letteratura inglese e americana; Istituto di letteratura francese; Istituto di letteratura slava. Art. 97. - Agli insegnamenti complementari di "tecnica urbanistica", "igiene applicata all'ingegneria" e "comunicazioni elettriche" e' abolita la specifica "semestrale". Art. 98. - Per la sottosezione edile, l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente: "Architettura e composizione architettonica (biennale)". Art. 99. - Per la sottosezione meccanica l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente: "Disegno di macchine e progetti" (oltre al corso annuale, un secondo corso semestrale). Art. 102. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata); costruzioni di macchine (meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (scienza delle costruzioni e meccanica applicata alle macchine); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (idraulica e scienza delle costruzioni); costruzione di ponti (scienza delle costruzioni): chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti elettrici, costruzioni di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata)". Art. 103. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una prova di cultura, sulle materie fondamentali del corso di studi seguito dal candidato e nella discussione orale di un progetto specifico attinente al ramo d'ingegneria della sottosezione cui appartiene il candidato, redatto sotto la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali. Le modalita' per la prova di cultura (scritta, orale o grafica) saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di facolta'".

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 96. - PALLA