DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4558
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n. 872;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzi riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere di cui all'art. 38 e' sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari:
1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Storia comparata delle lingue classiche;
4) Epigrafia greca;
5) Papirologia;
6) Antichita' greche e romane;
7) Etruscologia ed archeologia italica;
8) Storia della letteratura latina medioevale;
9) Storia della lingua italiana;
10) Storia del Risorgimento;
11) Sanscrito;
12) Filologia iranica;
13) Ebraico e lingue semitiche comparate;
14) Epigrafia ed antichita' semitiche;
15) Lingua e letteratura araba;
16) Lingua e letteratura copta;
17) Filologia bizantina;
18) Filologia germanica;
19) Filologia slava;
20) Paleografia e diplomatica;
21) Numismatica;
22) Paleontologia;
23) Lingua e letteratura francese;
24) Lingua e letteratura tedesca;
25) Lingua e letteratura inglese;
26) Lingua e letteratura spagnola;
27) Lingua e letteratura portoghese;
28) Lingua e letteratura neogreca;
29) Lingua e letteratura romena;
30) Lingua e letteratura russa;
31) Lingua e letteratura polacca;
32) Lingua e letteratura ungherese;
33) Lingua e letteratura albanese;
34) Lingua, letteratura e storia cinese;
35) Storia delle religioni;
30) Storia del Cristianesimo;
37) Storia della Chiesa;
38) Archeologia cristiana;
30) Letteratura cristiana antica;
40) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
41) Egittologia;
42) Assiriologia ed archeologia orientale;
43) Storia orientale antica;
44) Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente;
45) Storia dell'arte musulmana e copta;
46) Biblioteconomia e bibliografia;
47) Storia della musica;
48) Letteratura delle tradizioni popolari;
49) Etnologia;
50) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
51) Lingua e letteratura slovena;
52) Lingua e letteratura serbo-croata.
L'elenco degli insegna menti complementari del corso di laurea in filosofia di cui all'art. 39 e' sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari:
1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica;
4) Storia della filosofia medioevale;
5) Storia delle religioni;
6) Storia del Cristianesimo;
7) Psicologia;
8) Storia del Risorgimento;
9) Storia del diritto italiano;
10) Storia delle dottrine politiche;
11) Storia delle dottrine economiche;
12) Letteratura greca;
13) Economia politica;
14) Filosofia della storia;
15) Filosofia della religione;
16) Una lingua e letteratura straniera moderna, a scelta fra quelle elencate nell'art. 38 per la laurea in lettere.
Art. 41. - E' sostituito dal seguente:
Gli Istituti scientifici della Facolta' sono:
Istituto di geografia generale;
Istituto di archeologia e storia dell'arte antica;
Istituto di glottologia;
Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna;
Istituto di storia antica e antichita' classiche;
Istituto di filologia romanza;
Istituto di lingua e letteratura tedesca e filologia germanica;
Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea e di paleografia e diplomatica;
Istituto di filologia classica;
Istituto di letteratura italiana;
Istituto di filosofia;
Istituto di letteratura inglese e americana;
Istituto di letteratura francese;
Istituto di letteratura slava.
Art. 97. - Agli insegnamenti complementari di "tecnica urbanistica", "igiene applicata all'ingegneria" e "comunicazioni elettriche" e' abolita la specifica "semestrale".
Art. 98. - Per la sottosezione edile, l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente:
"Architettura e composizione architettonica (biennale)".
Art. 99. - Per la sottosezione meccanica l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente:
"Disegno di macchine e progetti" (oltre al corso annuale, un secondo corso semestrale).
Art. 102. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata); costruzioni di macchine (meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (scienza delle costruzioni e meccanica applicata alle macchine); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (idraulica e scienza delle costruzioni); costruzione di ponti (scienza delle costruzioni): chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti elettrici, costruzioni di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata)".
Art. 103. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste in una prova di cultura, sulle materie fondamentali del corso di studi seguito dal candidato e nella discussione orale di un progetto specifico attinente al ramo d'ingegneria della sottosezione cui appartiene il candidato, redatto sotto la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali.
Le modalita' per la prova di cultura (scritta, orale o grafica) saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di facolta'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 96. - PALLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n. 872; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzi riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere di cui all'art. 38 e' sostituito dal seguente: Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Storia comparata delle lingue classiche; 4) Epigrafia greca; 5) Papirologia; 6) Antichita' greche e romane; 7) Etruscologia ed archeologia italica; 8) Storia della letteratura latina medioevale; 9) Storia della lingua italiana; 10) Storia del Risorgimento; 11) Sanscrito; 12) Filologia iranica; 13) Ebraico e lingue semitiche comparate; 14) Epigrafia ed antichita' semitiche; 15) Lingua e letteratura araba; 16) Lingua e letteratura copta; 17) Filologia bizantina; 18) Filologia germanica; 19) Filologia slava; 20) Paleografia e diplomatica; 21) Numismatica; 22) Paleontologia; 23) Lingua e letteratura francese; 24) Lingua e letteratura tedesca; 25) Lingua e letteratura inglese; 26) Lingua e letteratura spagnola; 27) Lingua e letteratura portoghese; 28) Lingua e letteratura neogreca; 29) Lingua e letteratura romena; 30) Lingua e letteratura russa; 31) Lingua e letteratura polacca; 32) Lingua e letteratura ungherese; 33) Lingua e letteratura albanese; 34) Lingua, letteratura e storia cinese; 35) Storia delle religioni; 30) Storia del Cristianesimo; 37) Storia della Chiesa; 38) Archeologia cristiana; 30) Letteratura cristiana antica; 40) Storia religiosa dell'Oriente cristiano; 41) Egittologia; 42) Assiriologia ed archeologia orientale; 43) Storia orientale antica; 44) Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente; 45) Storia dell'arte musulmana e copta; 46) Biblioteconomia e bibliografia; 47) Storia della musica; 48) Letteratura delle tradizioni popolari; 49) Etnologia; 50) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale; 51) Lingua e letteratura slovena; 52) Lingua e letteratura serbo-croata. L'elenco degli insegna menti complementari del corso di laurea in filosofia di cui all'art. 39 e' sostituito dal seguente: Sono insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica; 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Storia delle religioni; 6) Storia del Cristianesimo; 7) Psicologia; 8) Storia del Risorgimento; 9) Storia del diritto italiano; 10) Storia delle dottrine politiche; 11) Storia delle dottrine economiche; 12) Letteratura greca; 13) Economia politica; 14) Filosofia della storia; 15) Filosofia della religione; 16) Una lingua e letteratura straniera moderna, a scelta fra quelle elencate nell'art. 38 per la laurea in lettere. Art. 41. - E' sostituito dal seguente: Gli Istituti scientifici della Facolta' sono: Istituto di geografia generale; Istituto di archeologia e storia dell'arte antica; Istituto di glottologia; Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna; Istituto di storia antica e antichita' classiche; Istituto di filologia romanza; Istituto di lingua e letteratura tedesca e filologia germanica; Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea e di paleografia e diplomatica; Istituto di filologia classica; Istituto di letteratura italiana; Istituto di filosofia; Istituto di letteratura inglese e americana; Istituto di letteratura francese; Istituto di letteratura slava. Art. 97. - Agli insegnamenti complementari di "tecnica urbanistica", "igiene applicata all'ingegneria" e "comunicazioni elettriche" e' abolita la specifica "semestrale". Art. 98. - Per la sottosezione edile, l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente: "Architettura e composizione architettonica (biennale)". Art. 99. - Per la sottosezione meccanica l'insegnamento di cui al n. 15 e' sostituito dal seguente: "Disegno di macchine e progetti" (oltre al corso annuale, un secondo corso semestrale). Art. 102. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata); costruzioni di macchine (meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (scienza delle costruzioni e meccanica applicata alle macchine); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (idraulica e scienza delle costruzioni); costruzione di ponti (scienza delle costruzioni): chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti elettrici, costruzioni di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata)". Art. 103. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una prova di cultura, sulle materie fondamentali del corso di studi seguito dal candidato e nella discussione orale di un progetto specifico attinente al ramo d'ingegneria della sottosezione cui appartiene il candidato, redatto sotto la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali. Le modalita' per la prova di cultura (scritta, orale o grafica) saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di facolta'".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 96. - PALLA