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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 4563

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, Istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Per la durata degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, le attribuzioni e le responsabilita' di consegnatario relative alla gestione dei materiali, previste per il comandante di compagnia dalle disposizioni del libro 2°, titoli VI, VII e IX del regolamento sull'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono assunte, presso le compagnie dei centri addestramento reclute dell'Esercito, dal maresciallo in carriera continuativa che, in base alle tabelle organiche delle compagnie stesse, e' addetto ai materiali.

Art. 2

Il maresciallo di cui al precedente art. 1 e' sostituito, in caso di impedimento o di temporanea assenza, da altro sottufficiale di sua fiducia, idoneo allo scopo, con l'autorizzazione del comandante della compagnia. L'autorizzazione deve risultare da apposito atto del comandante della compagnia.

Art. 3

Il comandante della compagnia vigila sulla conservazione di tutto il materiale in consegna alla compagnia e adotta tempestivamente, di propria iniziativa o sui segnalazione del maresciallo, i provvedimenti di cui agli articoli 320 e 321 del regolamento sull'amministrazione la contabilita' di corpi, istituti e stabilimenti militari, nei casi di perdita, avaria o danneggiamento determinati da sottufficiali e militari di truppa ai materiali loro distribuiti per uso personale o di uso collettivo. Il comandante della compagnia risponde in proprio per i materiali di cui al comma precedente in caso di perdita o di danno determinati da sua azione od omissione.

Art. 4

Per il periodo di tempo indicato all'art. 1, le funzioni amministrative e contabili attribuite al Capo di Stato Maggiore dei comandi militari territoriali dal libro 3°, titolo I, capo II, del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari e le conseguenti responsabilita', sono devolute, presso i Comandi militari territoriali di Roma e di Torino, agli ufficiali superiori comandanti dei rispettivi Quartieri generali. Per lo stesso periodo di tempo i Quartieri generali dei Comandi militari territoriali di Roma e di Torino sono considerati, per l'amministrazione e la contabilita' del Comando territoriale, come distaccamenti dell'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 127. - PALLA