DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4564

Type DPR
Publication 1952-12-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale e di pagamenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay ed al relativo scambio di Note, conclusi ad Assunzione il 24 aprile 1952.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 maggio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. VIII dell'Accordo suddetto.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 130. - PALLA

Accordo comm.-art. I

Accordo commerciale e di pagamenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica del Paraguay, allo scopo di stabilire e sviluppare gli scambi commerciali fra i due Paesi e facilitare i pagamenti derivanti dai detti scambi e da altri servizi, hanno risolto sottoscrivere ad un Accordo commerciale e di pagamenti, nominando a tale scopo i rispettivi plenipotenziari e cioe': S. E. IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ITALIA nomina quale Rappresentante S. E. il Dottor Ambrogio Rotini, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Governo del Paraguay; S. E. IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY nomina quale Rappresentante il Suo Ministro degli Affari Esteri e Culto, Dottor Bernardo Ocampos; i quali, dopo lo scambio dei Propri Poteri, riscontrati in buona e dovuta forma, si sono accordati su quanto segue: Articolo I Le Alte Parti Contraenti faciliteranno al massimo grado possibile gli scambi commerciali fra i due Paesi. A tale scopo saranno rilasciate le rispettive licenze di importazione ed esportazione, in conformita' con le leggi vigenti al riguardo in ciascuno dei Paesi contraenti.

Accordo comm.-art. II

Articolo II L'Ufficio italiano dei Cambi aprira' al Banco del Paraguay un conto senza interessi in dollari statunitensi, attraverso il quale saranno effettuati i seguenti pagamenti: a) il valore delle merci italiane importate in Paraguay ed il valore delle merci paraguaiane importate in Italia; b) le spese addizionali provenienti dalle operazioni inerenti allo scambio commerciale delle merci (commissioni, spese di spedizione, tasse ed altri servizi); c) tutti gli altri pagamenti convenuti in precedenza dall'Ufficio italiano dei Cambi e dal Banco del Paraguay.

Accordo comm.-art. III

Articolo III Tutti i contratti, fatture e ricevute, relativi a pagamenti tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica del Paraguay saranno stilati in dollari statunitensi.

Accordo comm.-art. IV

Articolo IV L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco del Paraguay, allo scopo di facilitare i pagamenti per mezzo del conto citato nell'articolo II del presente Accordo, si concedono reciprocamente un credito rotativo fino all'ammontare di duecentomila dollari statunitensi.

Accordo comm.-art. V

Articolo V L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco del Paraguay con diretti accordi stabiliranno la tecnica dei pagamenti per mezzo del conto citato nell'articolo II del presente Accordo.

Accordo comm.-art. VI

Articolo VI Il saldo del conto citato, come risultera' alla scadenza di ciascun anno in cui rimarra' in vigore il presente Accordo, o al momento della sua denuncia, sara' pagato dal Paese debitore in dollari U.S.A., nel termine dei tre mesi successivi.

Accordo comm.-art. VII

Articolo VII Il presente Accordo rimarra' in vigore due anni e sara' prorogato automaticamente fino a che una qualunque delle Alte Parti Contraenti lo denunci con un avviso previo di tre mesi.

Accordo comm.-art. VIII

Articolo VIII Il presente Accordo sara' ratificato in ciascuno dei due Paesi secondo la propria procedura costituzionale, e, senza pregiudizio della sua ratifica definitiva, comincera' ad avere effetto provvisoriamente dopo i dieci giorni dalla sua firma, e lo scambio delle ratifiche si effettuera' con la maggior possibile sollecitudine. Il presente Accordo e' redatto in due esemplari dello stesso tenore, in lingua spagnola ed italiana, entrambi autentici ed ugualmente validi. In fede di che, i Plenipotenziari sopradetti sottoscrivono il presente Accordo in Assunzione, Capitale della Repubblica del Paraguay, addi' ventiquattro del mese di aprile millenovecentocinquantadue. BERNARDO OCAMPOS AMBROGIO ROTI NI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Convenio comercial

Convenio comercial y de pagos entre la Republica del Paraguay y la Republica de Italia Parte di provvedimento in formato grafico

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