DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 10
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Societa' generale delle conserve alimentari "Cirio", con sede in San Giovanni a Teduccio, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);
Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e dello foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti -- Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Societa' delle conserve alimentari "Cirio", con sede in San Giovanni a Teduccio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 137.52.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco due terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 125. - PALLA
Allegato 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla Societa' generale delle conserve alimentari "Cirio", in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprieta' dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70. Parte di provvedimento in formato grafico
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