LEGGE 5 gennaio 1953, n. 29

Type Legge
Publication 1953-01-05
Ultimo aggiornamento 1953-02-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 7. - E' sostituito dal seguente "Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e di dieci membri fra i quali: a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali piu' rappresentative dei pensionati; b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) due funzionari del Ministero del tesoro; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Collegio dei sindaci e' costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale piu' rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni".

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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