DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1953, n. 38
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578: 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771 e 24 dicembre 1952, n. 2387, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 19 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951 n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni ed esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto per le voci n. 973-a-1, 2, 981-a-1, 2, 983-a-1, 2, 983-b-1, 2, 1006-a e' applicabile, limitatamente alle aliquote sul valore, la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125. La riduzione stessa non e' invece piu' da applicare ai dazi delle voci della tariffa doganale n. 973-b, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981-b, 981-c, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 1006-b, nonche' al dazio per le bacchette e i fili di leghe di zinco, nudi, per saldature alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, previsti negli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950.
Art. 3
Dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'aver effetto i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti: a) esametilentetramina, altra (voce 371-b-3-beta), terre decoloranti attivate (voce ex 386-b), rendendosi ad essi applicabili i dazi convenzionati per le stesse voci con il Protocollo di Torquay; b) coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e simili, altro (voce 266-b), ossidi di antimonio (voce 309), rendendosi ad essi applicabili i dazi previsti per le stesse voci dalla tariffa generale dei dazi doganali di importazione.
Art. 4
E' sospesa l'applicazione del dazio sui linters greggi previsti dalla voce 663-a della tariffa dei dazi doganali d'importazione. Il dazio per i linters idrofilizzati, destinati agli impieghi previsti dai paragrafi secondo e terzo della nota alla suindicata voce 663 della tariffa doganale, e' ulteriormente ridotto al 2%. Il dazio per l'orzo destinato alla produzione di malto, nei limiti del contingente previsto dalla nota alla voce 95 della tariffa doganale, e' ulteriormente ridotto al 7%.
Art. 5
Agli effetti della esenzione da dazio prevista dal decreto Presidenziale 30 giugno 1951, n. 516, sono da considerarsi come puntelli per miniera anche quelli di lunghezza non superiore a metri sei e di circonferenza, alla minore estremita', non inferiore a centimetri trenta.
Art. 6
Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati: a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, che, nelle aliquote non ridotte ai sensi del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, risultino uguali a quelli convenzionati con il Protocollo di Torquay, con gli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950 e con l'Accordo tariffario italo-francese concluso a Roma il 7 marzo 1950. La riduzione del dieci per cento che, per effetto del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, fosse operante per tali dazi temporanei ora abrogati, continuera' ad applicarsi, per quanto non risulti in contrasto col presente decreto, ai corrispondenti dazi convenzionati che entrano in applicazione; b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per le voci di tariffa 68-c-1, 538, 598-c, 852-d, 957-c, 1020-b-1, 1057-b, 1098-b, 1186-b-2, 1229-a-2, rimanendo o rendendosi applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; nonche' i dazi come sopra stabiliti per le voci 200-ex b (rum in bottiglie, di mezzo litro o meno, e tafias), 200-ex-c (whisky in bottiglie di mezzo litro o meno), 200-ex d (acquaviti altre non convenzionate), rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi della tariffa generale; c) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e mantenuti in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per le voci 851-a-2, 1048-c-2-beta, 1132-b-1, 1347-a, rendendosi per le stesse voci applicabili i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 20. - PALLA
Tabella
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