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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39

Current text a fecha 1998-04-01

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 9 febbraio 1952, n. 49, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una piu' precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati;

Ritenuto che la legge 9 febbraio 1952, n. 49, e' entrata in vigore il 13 febbraio 1952;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla

Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1953

Atti del Governo,

registro n. 75, foglio n. 19. - PALLA

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 1

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE Art. 1. Oggetto della tassa Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 5 (1° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 1. La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi ((. . .)) ((e' soggetta)) alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 2

Art. 2. Determinazione della tassa [Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art6) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com1)). [Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-07-29;1121~art2) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-07-29;1121~com1)). [Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art4) e [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art10) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~com1)). [Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art2) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~com1)). [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art4) e [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art8). Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate: a) alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri; b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi; c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone; d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate (( ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei Motori)); d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici. e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata. La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi. Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 3

Art. 3. Determinazione della potenza ai fini fiscali [Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art7). La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule: 1) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a quattro tempi CV = 0,08782 n V°0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm3. ((10)) Nei motori a ciclo Otto la formula si intendera' che sia applicabile anche quando venga impiegato - invece della benzina - il petrolio, l'alcool ed altri combustibili. 2) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a cielo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4. 3) Per i motori a vapore a doppio effetto: a) se a semplice espansione: CV = 2 n P D² C N in cui: n = numero dei cilindri; P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm². Per le caldaie Serpollet si assumera' P=50; D = diametro dello stantuffo in metri; C = corsa dello stantuffo in metri; N = numero dei giri dei motore per minuto primo alla velocita' di regime. Come semplice indicazione puo' ritenersi che vari da 250 a 300. Per i motori a semplice effetto, la potenza e' meta' di quella risultante dalla formula; b) se a duplice espansione: CV = 2n1 (P - p) D² C N + 2n2, p d3 C N in cui: n1= numero dei cilindri ad alta pressione; p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in kg. per cm²; D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri; n = numero dei cilindri a bussa pressione; d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri; P C N - come alla lettera a). Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applichera' la formula a) per ciascuno dei cilindri e la potenza dei motore sara' la somma delle potenze dei singoli cilindri. 4) Per i motori elettrici con eccitazione in serie: CV = 1,1 / 1000 X V A (per ciascun motore) in cui: V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante raggruppamento degli accumulatori; A = intensita' di corrente, in ampere, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocita' di regime. Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potra' usare la formula: CV = 3,5 / 1000 X n S in cui: numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse; S = area in dm² della faccia di una piastra. 5) Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costruzione o tipo eccezionali si provvedera' mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile (e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati. Per potenza sara' ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore. ---------------- AGGIORNAMENTO (10) Il [D.L. 8 ottobre 1976, n. 691](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-10-08;691), convertito con modificazioni dalla [L. 30 novembre 1976, n. 786](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-11-30;786), ha disposto (con l'art. 9-ter comma 1) che "Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-02-05;39), e' sostituita dalla seguente: CV = 0,14186 X (n X V) elevato alla 0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3". Ha inoltre disposto (con l'art. 9-ter, comma 2) che "Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente".

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 4

Art. 4. Pagamento della tassa [Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art10) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com1)). [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art17). Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli Uffici del registro. Il Ministro per le Finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto. In tale caso il pagamento della tassa deve essere eseguito presso gli Uffici esattori dell'A.C.I.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 5

Art. 5. Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli [Regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-07-29;1121~art2) ([5° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-07-29;1121~com5)). [Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art7) e [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art9). La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme: a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto; b) per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre; c) per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre; d) per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c). La tassa non puo' essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo' essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.(11a) ((11b))

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 6

Art. 6. Modalita' di pagamento della tassa per i motoveicoli [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art11). La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri gia' decorsi dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo per l'intero anno solare da' diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La [L. 21 maggio 1955, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463) ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-02-05;39), e' consentito il pagamento rateale della tassa di circolazione per i motoveicoli di cui all'articolo precedente, secondo le forme, i termini e le modalita' di cui al successivo art. 18".

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 7

Art. 7. Tassa per uso diverso del veicolo [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art12) ([1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com1) e [2° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com2)). L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello per il quale fu pagata la tassa, e' soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore. Nel caso inverso resta ferma la tassa gia' corrisposta.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 8

Art. 8. Tassa per autoveicoli in temporanea importazione [Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;44~art2) ([2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;44~com2), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;44~com3), [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;44~com4) e [5° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;44~com5)) [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art16) Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi Ufficio esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese. Ogni frazione di mese si computa per un mese intero. Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della normale tassa di circolazione. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati ed adibiti al trasporto di persone. Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi. Il trattamento tributario di cui al presente articolo e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato. ((Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni)). ((Il veicolo da turismo, come definito dall'[articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983L0182), immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia)).

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 9

Art. 9. Supplementi di tassa [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art16). [Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~art1) ([2° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~com2)). Per le riscossioni dei supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro, e sono rilasciate, speciali bollette sprovviste di disco-contrassegno.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 10

Art. 10. Versamento e ripartizione del provento del tributo [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art18). [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art2). Il provento delle tasse di circolazione e' versato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Con decreto del Ministro per il Tesoro viene quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le Finanze tale fondo e' ripartito a favore delle Province, per meta' in proporzione della superficie e per meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia. I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente Testo Unico. ((6)) ----------------- AGGIORNAMENTO (6) La [L. 22 dicembre 1969, n. 964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-02-05;39), e' elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione".

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 11

Art. 11. Elementi del disco-contrassegno [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art11) ([3° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com3)). [Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1083, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-12-04;1083~art4). [Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, artt. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~art2) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~art3). Decreto Ministeriale 30 novembre 1948, Decreto Ministeriale 30 novembre 1950. All'atto del pagamento della tassa l'Ufficio esattore annota gli estremi del versamento sul documento di circolazione. Tale annotazione costituisce la sola prova dell'avvenuto pagamento del tributo. L'Ufficio consegna inoltre al contribuente un disco-contrassegno con la firma di chi lo rilascia, il numero della targa di riconoscimento del veicolo, l'importo di tassa pagato, l'anno di validita', il mese di scadenza e i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario. Le varie specie di dischi-contrassegno e le relative caratteristiche sono riportate nell'allegato n. 3 del presente Testo Unico. Il Ministro per le Finanze puo' variarne annualmente i caratteri ed il colore del fondo.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 12

Art. 12. Apposizione del disco-contrassegno [Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~art5) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~com1)). [Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-07-29;1121~art3). A cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', i dischicontrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso: a) sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie; b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi. Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 13

Art. 13. Obbligatorieta' del disco-contrassegno [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art11) ([5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com5) e [6° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com6)). ((Gli autoveicoli e i rimorchi)) circolanti o stazionanti ((su strade od aree pubbliche)) devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 14

Art. 14. Disco-contrassegno per velocipedi a motore [Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-04;1683~art4). [Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art3), ([2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~com2) e [3° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~com3)). Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l'anno di validita', l'importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo. Il Ministro per le Finanze puo' istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 15

Art. 15. Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art14) ([3° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com3)). [Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, artt. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~art5) ([2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~com2) e [3° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~com3)) e 6. Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno di cui all'allegato n. 3 del presente Testo Unico. Sono esclusi da tale obbligo i veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento previste dall'[art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art97), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile. Per ottenere il disco di esenzione, deve essere presentata domanda all'Intendenza di Finanza della provincia nella quale e' immatricolato l'autoveicolo, con l'indicazione del nome del proprietario o possessore, degli estremi di individuazione dell'autoveicolo, e con la specificazione del titolo in base al quale e' chiesta l'esenzione. Insieme con la domanda devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi dell'esenzione.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 16

Art. 16. Certificato sostitutivo del disco-contrassegno [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art13). [Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-01;338~art7). Nel caso che il disco-contrassegno siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la competente Intendenza di Finanza puo' rilasciare un certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa, su motivata istanza in carta da bollo, sottoscritta personalmente dall'interessato. Insieme alla domanda l'interessato deve esibire il documento di circolazione, ed eseguire il pagamento del diritto fisso di cui al n. 1 della annessa tariffa H. L'intendenza di Finanza, esperite opportune indagini, redige il certificato e lo trasmette al competente Ufficio esattore, il quale ne annota gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento e consegna poi il certificato stesso all'interessato. Non si fa luogo a rilascio del certificato sostitutivo del discocontrassegno per i velocipedi con motore ausiliario.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 17

Art. 17. Esenzioni permanenti [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, artt. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art8) ([3° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com3)) e 14. [Legge 9 agosto 1948, n. 1077, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1077~art3). [Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art6). [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art12) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~com1)). Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'[art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art97), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile; d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; ((f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633), e successive modificazioni;)) g) a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa; i) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1970-10-26;745),CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1034](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1034).

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 18

Art. 18. Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art15) ([1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com1) e [5° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com5)) [Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;44~art2) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;44~com1)). Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati ((...)) dal pagamento della tassa, di circolazione. ((L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni)). L'esenzione e' accordata anche quando il proprietario ed un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo e' guidato da altra persona, puro se residente in Italia. (4)

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 19

Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 LUGLIO 1961, N. 835](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-28;835)))

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 20

Art. 20. Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici [Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art12) ([1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~com1) e [2° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~com2)). Gli autoveicoli ((, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,)) nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. Il periodo di durata dell'esenzione e' annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 21

Art. 21. Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell'[art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-07-14;1809~art1) [Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, art. 4, lett. b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1943-03-10;94~art4-letb). [Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art8) ([1° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~com1)). ((Gli autocarri ed i rimorchi nuovi di fabbrica, di produzione nazionale, di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 quintali, hanno diritto, per il periodo di tre anni - a decorrere dalla data del collaudo alla riduzione del 60 per cento sull'ammontare della tassa di circolazione, prevista dall'annessa tariffa F. Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autocarro o il rimorchio hanno le caratteristiche suddette, ed il periodo di durata della riduzione di tassa)).

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 22

Art. 22. Autoveicoli destinati a speciali trasporti [Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;88~art4). Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50%.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 23

Art. 23. (( (Tassa sulla circolazione di prova) 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'[articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art98), sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla [legge 21 maggio 1955, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463), e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validita' e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono gia' in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa. 2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonche' le generalita' o la regione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonche' le variazioni riguardanti gli assegnatari. 3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' di cui all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia)).

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 24

Art. 24. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1970-10-26;745), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1034](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1034)))

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 25

Art. 25. Circolazione alternativa di rimorchi [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art14). La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice e' soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata. Previo accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, tale agevolazione e' subordinata alle seguenti condizioni: 1) appartenenza allo stesso proprietario dell'autocarro e dei rimorchi; 2) annotazione sulla licenza di circolazione dell'autocarro, a cura dello stesso Ispettorato, degli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui e' consentito il traino alternativo ai sensi del presente articolo.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 26

Art. 26. Trasporto di autovetture e di motoveicoli nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri nuovi di fabbrica [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art15). Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'[art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art74), e' soggetto alla tassa di cui al n. 4 della annessa tariffa H. Sul foglio di via devono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 27

Art. 27. Trasporti eccezionali di persone su autocarri [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art27). [Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art11). Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di societa' atletiche e sportive - specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione - l'autorita' politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, puo' autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri. Il rilascio del permesso e' subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa e al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato dal richiedente.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 28

Art. 28. Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art5) e [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art6). Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purche' non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprieta', quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata: a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessita' per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione; b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneita' dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 29

Art. 29. Condizioni per ottenere l'autorizzazione [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art7). Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti: 1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto; 2) l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso; 3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato. Il Prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione. Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 30

Art. 30. Misura della tassa [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art8). Per i trasporti di cui al precedente art. 28 deve essere corrisposta la tassa di circolazione prevista al n. 5 della annessa tariffa H, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione. Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della [legge 20 giugno 1935, n. 1349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349), e dovra' essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, in base alla tariffa F allegata al presente Testo Unico.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 31

Art. 31. Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art13). Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 32

Art. 32. Autoveicoli adibiti ad uso speciale [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art3) ([3° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~com3)). L'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera A) della annessa tariffa I, puo' essere aggiornato con decreto del Ministro per le Finanze, di intesa con quello per i Trasporti.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 33

Art. 33. Autoambulanze [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art3), ([5° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~com5)). Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lett. B) della annessa tariffa I, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 34

Art. 34. Corse fuori linea di autobus [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art29) ([2° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com2)). [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art10). Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore a cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 35

Art. 35. Sanzioni [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art20). [Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, artt. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;88~art9), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;88~art10), [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;88~art11), [12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;88~art12) e [13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;88~art13). [Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-10-05;1208). [Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art9). Per le infrazioni alle disposizioni del presente Testo unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2. Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle ((sanzioni amministrative)) indicate nella tabella stessa.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 36

Art. 36. Contraffazione dei contrassegni [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art22) ([3° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~com3)). Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 37

Art. 37. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473)))

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 38

Art. 38. Organi cui e' demandato l'accertamento delle violazioni [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art26). Agli effetti dell'[art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art34), l'accertamento delle violazioni alle norme del presente Testo Unico e' anche demandato: all'Arma dei carabinieri; ai funzionari all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento della Direzione generale delle tasse ed II. II; sugli Affari e degli Uffici da questa dipendenti; dell'Amministrazione delle dogane ed II. II; degli Uffici di questura e di altri uffici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; degli uffici dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; degli Uffici del genio civile; delle Amministrazioni provinciali; delle Amministrazioni comunali; al personale delle capitanerie di porto; al corpo delle guardie forestali; alle guardie di polizia urbana (guardie municipali); alle guardie campestri e alle altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Province; alle guardie daziarie; ai cantonieri delle strade nazionali; ai cantonieri ferroviari; alle guardie dei tratturi; ai cantonieri delle strade provinciali; ai cantonieri delle strade comunali. Le somme riscosse per le ((sanzioni amministrative)) previste dal presente Testo Unico sono ripartite a norma della [legge 7 febbraio 1951, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168).

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 39

Art. 39. Controversie relative all'applicazione del tributo [Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3283~art24). ((I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della tassa di di circolazione sono decisi dall'intendente di finanza. Contro tali decisioni se l'ammontare controverso della tassa superi le L. 50.000, e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione)). Le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorita' giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-Allegato 1

Allegato 1 TARIFFA A MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

POTENZA IN CV Tassa annua Lire Note

TARIFFA B VELOCIPEDI CON MOTORE AUSILIARIO

CILINDRATA Tassa fissa annua Lire Note

MOTOCICLI LEGGERI E MOTOCARROZZETTE LEGGERE

CILINDRATA Tassa annua Lire Note

TARIFFA C Parte di provvedimento in formato grafico (10) TARIFFA D AUTOBUS

POTENZA IN CV Tassa annua Lire Note

TARIFFA E ((TARIFFA SOPPRESSA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)) TARIFFA F Autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, motocarri, quadricicli a motore e rimorchi.

```

```

| TASSA ANNUA |

|---------------------|

|Autocarri,| |

PORTATA DEL VEICOLO |motocarri | | Note

| e moto- | Rimorchi | |furgoncini| | | Lire | Lire |


| | |

Fino a 4 quintali. . . . . . . | 7.500 | 8.250 | Per i motofur-

Da oltre 4 fino a 8 quintali | 10.500 | 11.550 |goncini leggeri

" 8 " 10 " | 13.500 | 14.850 |la tassa annua

" 10 " 15 " | 18.000 | 19.800 |e di lire 6000.

" 15 " 20 " | 25.500 | 27.900 |

" 20 " 25 " | 33.000 | 36.000 |

" 25 " 30 " | 40.500 | 44.400 |

" 30 " 35 " | 48.000 | 52.800 |

" 35 " 40 " | 55.500 | 60.900 |

" 40 " 45 " | 63.000 | 69.000 |

" 45 " 50 " | 70.500 | 77.400 |

" 50 " 60 " | 78.000 | 85.800 |

" 60 " 70 " | 87.000 | 95.700 |

" 70 " 80 " | 96.000 | 105.000 |

" 80 " 90 " | 108.000 | 118.500 |

" 90 " 100 " | 123.000 | 135.000 |

" 100 " 110 " | 138.000 | 150.000 |

" 110 quintali . . . . . | 157.500 | 171.000 |

| | |

TARIFFA G RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

=====================================================================

| TASSA ANNUA |

|---------------------|

| | Noleggio | | | rimessa |

NUMERO DEI POSTI | Per uso |e servizio| Note

| privato | pubblico | | | di linea | | Lire | Lire |


| | |

Fino a 15. . . . . . . . . . . | 37.500 | 24.600 |

da 16 a 25 . . . . . . . . . . | 56.250 | 37.500 |

da 26 a 40 . . . . . . . . . . | 84.000 | 56.000 |

oltre i 40 . . . . . . . . . . | 140.400 | 93.000 |

| | |

TARIFFA H

Riferimento articoli del testo unico DIRITTI FISSI E TASSE FISSE Importo Lire Note

TARIFFA I AUTOVEICOLI E RIMORCHI AD USO SPECIALE, NON ATTI COMUNQUE AL TRASPORTO DI COSE ===================================================================== DENOMINAZIONE DEI VEICOLI | Tassa annua | Note | Lire | --------------------------------------------------------------------- | | A) | | | | 1) trattrici stradali; | Per ogni cavallo va- | 2) avantreni distaccabili di | pore di potenza del | autocarri snodati a tre | motore: lire 750. | assi; | | 3) autospazzatrici; | | 4) autospazzaneve; | | 5) autopompe; | | 6) autoinnaffiatrici; | | 7) autocarri attrezzi; | | 8) autocarri scala e autocarri | | per riparazioni linee e- | | lettriche; | | 9) autocarri gru per soccorsi e | | recuperi automobilistici; | | 10) autosgranatrici; | | 11) autotrebbiatrici; | | 12) autoambulanze; | | 13) autofunebri; | | 14) autofurgoni appositamente | | carrozzati per trasporto | | di detenuti; | | 15) autoveicoli per disinfe- | | zioni; | | 16) autopubblicitarie e per mo- | | stre pubblicitarie sempre- | | che provviste di carroz- | | zeria apposita che non | | consenta altri usi e nelle | | quali le cose trasportate | | non abbandonino mai il | | veicolo; | | 17) autoveicoli per radio cine- | | masonoro; | | 18) autoveicoli adibiti a spet- | | tacoli viaggianti; | | 19) autoschermografico; | | 20) autocappella; | | 21) auto attrezzato per irrora- | | re i campi; | | 22) autosaldatrici; | | 23) auto con installazioni tele- | | grafiche; | | 24) autoscavatrici; | | 25) autoperforatrici; | | 26) autosega. | | | | B) | | | | 1) rimorchi destinati esclusi- | Per ciascun rimor- | vamente a servire gli au- | chio: lire 4500 in | tomezzi di cui alla let- | misura fissa annua. | tera A); | | 2) rimorchi carrozzati ad uso | | speciale conformemente al- | | l'autoveicolo da cui sono | | trainati; | | 3) rimorchi ad uso di abitazio- | | ne, quelli di campeggio o | | simili. | | | | C) | | | | Carrelli adibiti al trasporto su | Per ciascun carrel- | strada di veicoli ferroviari. | lo: lire 6000 in | | misura fissa annua. | | |

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-Allegato 2

Allegato 2 Tabella delle infrazioni Parte di provvedimento in formato grafico ((15)) ---------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 17 comma 1) che "Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e alla tabella delle infrazioni, allegato numero 2 allo stesso decreto, la parola "soprattassa" e le parole "pena pecuniaria" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "sanzione amministrativa" e le parole "soprattasse" e quelle "pene pecuniarie" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "sanzioni amministrative"." Ha inoltre disposto (con l'art. 17 comma 2) che "La sanzione prevista nei punti 6 e 7 della tabella delle infrazioni, allegato numero 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' determinata nel minimo in lire duecentomila e nel massimo in lire un milione; la sanzione prevista nei punti 9 e 10 della medesima tabella, e' determinata nel minimo in lire centomila e nel massimo in lire cinquecentomila; il punto 11 della stessa tabella e' abrogato."

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-Allegato 3

Allegato 3 Dischi-contrassegno per la riscossione delle tasse di circolazione Serie e caratteristiche SERIE I Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale, quadrimestrale e bimestrale sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi: tale disco-contrassegno, il cui diametro esterno e' di mm. 74 e quello interno di min. 59, resa impresse sulla fascia compresa fra le due circonferenze le diciture in alto "A.C.I." ed in basso "Tassa di circolazione", ambedue in bianco su fondo colorato. Nel disco, e' indicato in alto "Targa n.....", sotto una punteggiatura per l'indicazione del tipo del veicolo; segue una striscia colorata di mm. 13 di altezza su cui e' indicato al centro stampato in bianco l'anno di validita' in numeri arabi di mm. 10 di altezza. Ai lati dell'anno di validita' si legge a sinistra "bollettario", a destra "bolletta". Nella zona sottostante l'anno di validita', su fondo bianco, deve essere impresso in nero il mese di scadenza; piu' sotto una striscia in grise' per l'indicazione dell'importo in lettere seguita da una L. e da una riga punteggiata per l'indicazione dell'importo in cifre; in fondo l'"Esattore". Al lato destro della bolletta figlia, esternamente al disco contrassegno, e' stampata la dicitura: "Da restituire al successivo versamento". Stampa: litografica. Carta: filigranata. SERIE II Disco-contrassegno per la riscossione della tassa sulla circolazione di prova legli autoveicoli, rimorchi, autoscafi, e velocipedi con motore ausiliario: tale disco-contrassegno, il cui diametro esterno e' di mm. 94 e quello interno di mm. 71, reca impressa sulla fascia compresa fra le due circonferenze le diciture in alto "A.C.I." in basso "Tassa di circolazione", ambedue in bianco su fondo colorato. Nello stesso disco in alto, seguendo la circonferenza interna, si legge "Targa di prova"; piu' sotto "N...", "tipo", "Luogo e data di rilascio........", segue una striscia colorata di mm. 17 di altezza su cui e' indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validita' in numeri arabi di mm. 13 di altezza. Ai lati dell'anno di validita' e' indicato: a sinistra "Bollettario" a destra "Bolletta". Nella zona sottostante l'anno di validita', su fondo bianco, e' indicato in nero, a stampa litografica, la dicitura "Dicembre"; in basso: "Concessionario....", "L........", "Lire" seguito da una striscia in grise' per l'indicazione dell'importo in lettere; in fondo l'"Esattore". Stampa: litografica. Carta: filigranata. SERIE III Disco-contrassegno per le autovetture e i motocicli in temporanea importazione: tale disco-contrassegno, il cui diametro-esterno e' di mm. 74 e quello interno di mm. 59 reca impresse sulla fascia compresa fra le due circonferenze le diciture in alto "A.C.I." ed in basso "Tassa di circolazione", ambedue in bianco su fondo colorato. E' diviso orizzontalmente in 6 zone: 1ª zona: a fondo pieno, con la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi; 2ª zona: a fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra "Bollettario" a destra "Bolletta", in caratteri a grise'; 3ª zona: a fondo ondulato e colorato con le lettere "EE" a caratteri pieni; 4ª zona: a fondo ondulato, porta la scritta "N. targa" in caratteri a grise'; 5ª zona: a fondo ondulato, con la scritta a sinistra "Mese", a destra "Giorno" in caratteri a grise'; 6ª zona: a fondo bianco, con la dicitura "L'Esattore". Stampa: litografica. Carta: filigranata. SERIE IV Bolletta per la riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli temporaneamente importati e per l'esazione dei supplementi di tassa. Tale bolletta deve contenere le generalita' del contribuente, i dati dell'autoveicolo, la causale e l'ammontare del tributo percepito e il periodo cui si riferisce. SERIE V Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui velocipedi a motore: il disco ha il diametro esterno di mm. 52 e il diametro interno di mm. 43,5, reca impressa sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura: in alto "Tassa di circolazione", in basso "Velocipedi a motore", tra le due scritte lateralmente "A.C.I." in nero e su fondo bianco. Nel disco e' indicato in alto "L.....", in nero; sotto "bollettario" sotto ancora "bolletta", in grise'; una striscia colorata di mm. 10,05 di altezza su cui e' indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validita' in numeri arabi di mm. 8 di altezza. Nella zona sottostante l'anno di validita', su fondo bianco e' indicato in grise' "motore n......". In fondo: "L'Esattore". Stampa: litografica. Carta: filigranata. SERIE VI Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui motocicli leggeri e motocarrozzete leggere: il disco ha il diametro esterno di mm. 60 e il diametro interno di mm. 49, reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura in alto "tassa di circolazione", in basso "motocicli leggeri", tra le due scritte lateralmente "A.C.I." in nero su fondo bianco. Nel disco e' indicato in alto a Bollettario", sotto "Bolletta" in grise'; una striscia colorata di mm. 12,5 di altezza su cui e' indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validita' in numeri arabi di mm. 11 di altezza. Nella zona sottostante l'anno di validita', su fondo bianco e' indicato in grise' "Targa n....." sotto "L...." seguito da un rigo punteggiato per l'indicazione dell'importo in cifre. In fondo: "L'Esattore". Stampa: Litografica. Carta: Filigranata. SERIE VII Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui motofurgoncini leggeri: il disco ha il diametro esterno di mm. 60 e il diametro interno di mm. 49, reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura in alto "Tassa di circolazione", in basso "motofurgoncini leggeri", tra le due scritte lateralmente "A.C.I." in nero su fondo bianco. Nel disco e' indicato: in alto "Bollettario", sotto "Bolletta" in grise'; una striscia colorata di mm. 12,5 di altezza su cui e' indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validita' in numeri arabi di mm. 11 di altezza. Nella zona sottostante l'anno di validita' su fondo bianco e' indicato in grise' "Targa n...." sotto "L...." seguito da un rigo punteggiato per l'indicazione dell'importo in cifre. In fondo: "L'Esattore". Stampa: Litografica. Carta: Filigranata. SERIE VIII Disco-contrassegno S. E. (Servizio Esente) costituente il distintivo esterno del riconosciuto diritto alla esenzione dal pagamento della tassa di circolazione: il disco-contrassegno del diametro esterno di mm. 74 e del diametro interno di mm. 55 reca impresso sulla fascia compresa tra le due circonferenze la dicitura in alto "Ministero Finanze" quindi a Direzione Generale Tasse e II. II. sugli Affari". Il disco e' diviso orizzontalmente in sei zone: 1ª zona: anno di validita' in numeri arabi in bianco su fondo colorato; 2ª zona: a fondo ondulato diviso in due parti uguali con la scritta a sinistra "n. Bollettario", a destra "n. Bolletta" in caratteri grise'; 3ª zona: una striscia a fondo ondulato alta mm. 17 con impresse le lettere "S. E." dell'altezza di mm. 14; 4ª zona: a fondo ondulato porta la scritta "n. Targa" in caratteri grise'; 5ª zona: a fondo ondulato porta le scritte "Mese" "Giorno" in caratteri grise'; 6ª zona: a fondo bianco con dicitura "L'Intendente". SERIE IX Disco-contrassegno "C. D." (Corpo Diplomatico) costituente il distintivo esterno dell'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione spettante al Corpo Diplomatico: il disco-contrassegno del diametro esterno di mm. 74 e del diametro interno di mm. 55 reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze, la dicitura in alto "Ministero Finanze" quindi "Direzione Generale Tasse e II. II. sugli affari". Il disco e' diviso orizzontalmente in sei zone: 1ª zona: anno di validita' in numeri arabi in bianco su fondo colorato; 2ª zona: a fondo ondulato diviso in due parti uguali con la scritta a sinistra "n. Bollettario", a destra "n. Bolletta" in caratteri grise'; 3ª zona: una striscia a fondo ondulato alta mm. 17 con impresse le lettere "C. D." dell'altezza di mm. 14; 4ª zona: a fondo ondulato porta la scritta "n. Targa" in caratteri grise'; 5ª zona: a fondo ondulato porta la scritta "Data" in caratteri grise'; 6ª zona: a fondo bianco con dicitura "L'Intendente". Visto, il Ministro per le finanze VANONI

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-Indice

Parte di provvedimento in formato grafico