LEGGE 31 gennaio 1953, n. 46
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, e' ratificato.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.