DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1953, n. 57
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli istituti militari;
Visto l'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;
Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 4414;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il limite massimo di eta', previsto dall'art. 5, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato a 27 anni. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. - PALLA
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