DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1953, n. 58

Type DPR
Publication 1953-02-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387 e 9 febbraio 1953, n. 38, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere nuove esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore dei presente decreto fino a tutto il 30 aprile 1953, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-b) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6), nonche' per le carni macellate, fresche ecc., e per le frattaglie commestibili ecc. (voci 13 e 14) viene elevato al 15% del valore.

Art. 2

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3

Al dazio previsto nella tabella, di cui al succitato art. 3 per le acciughe e sardelle pressate o in salamoia (voce 24-e) non e' piu' da applicare la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.

Art. 4

Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati: a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le voci 125-c-3; 850-b-2, b-3; 1166-b e 1336-b-4, rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; b) il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy e mantenuto in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per i "coltivatori a disco ed altri aratri" (voce ex 1079) rendendosi applicabile per le stesse merci il corrispondente dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 50. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.