LEGGE 31 gennaio 1953, n. 63

Type Legge
Publication 1953-01-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, è costituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) un ufficio stralcio, cui sarà preposto un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al 6°. Alla nomina di detto funzionario viene provveduto con decreto del Ministro per il tesoro. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.