LEGGE 10 febbraio 1953, n. 74
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli Alpina è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da lire 200.000 a lire 500.000.
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