LEGGE 10 febbraio 1953, n. 75
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le domande di contributo prevedute dall'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.
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