DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1953, n. 84
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace tra, l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio, per la marina mercantile, per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo riguardante la definizione delle questioni derivanti dal Trattato di pace e relativo scambio di Note, concluso a Citta' del Messico, tra l'Italia e il Messico, il 10 luglio 1952.
Art. 2
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si fara' fronte con i fondi stanziati sul cap. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAPPA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 66. - PALLA
Accordo
Accordo fra l'Italia e il Messico relativo alla definizione delle questioni derivanti al Trattato di pace e scambio di Note. Parte di provvedimento in formato grafico N. 1835 Messico, D. F., li' 10 luglio 1952 Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data 10 luglio 1952, n. 505616, di cui trascrivo qui di seguito il testo: "In merito alle conversazioni che ho avuto con Vostra Eccellenza circa la liquidazione delle questioni pendenti fa i nostri due paesi, in conseguenza della seconda guerra mondiale e del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; convinto di interpretare i sentimenti di franca e cordiale amicizia del Governo e del popolo del Messico verso il Governo ed il popolo d'Italia, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza la risoluzione di tali questioni, secondo le seguenti clausole: 1° Il Governo del Messico approva l'Accordo concluso in data odierna dalla Petroleos Mexicanos" con il Governo italiano, il cui testo si allega alla presente Nota. 2° Il Governo italiano riconosce al Governo Messicano un credito di dollari 87.751.00 ai seguenti titoli: a) dollari 63.380,00 quale importo delle erogazioni effettuate dalle Autorita' messicane per l'alloggio e mantenimento dei cittadini italiani che furono internati durante la guerra nella Stazione Migratoria di San Antonio, Stato di Guanajuato; b) dollari 24.371,00, che il Governo del Messico consegno' al Governo di Svezia per coprire le spese da questo effettuate per la protezione degli interessi messicani in Italia. 3° Il Governo della Repubblica italiana versera' alla Societa' Montecatini di Milano, a fronte dell'importo di dollari 87.751,00 a cui si riferisce la clausola precedente, la somma di dollari 37.137,00 equivalente a pesos messicani 321.238,98, che il Governo del Messico riconosce di doverle in pagamento delle partite di toluolo e benzolo che si trovavano a bordo della nave cisterna "Atlas" e che furono acquistate dal Ministero della Difesa Nazionale, quando tale piroscafo venne sequestrato dal Governo del Messico in base al decreto in data 8 aprile 1941. 4° Il saldo del credito del Governo del Messico a carico del Governo della Repubblica italiana per l'importo di dollari 50.614,00 che risulta dopo effettuato il pagamento a cui si riferisce la clausola anteriore, si liquidera' nella stessa forma e si applichera' allo stesso oggetto del saldo di dollari 2.449.386,00, a favore di "Petroleos Mexicanos" a cui si riferisce la clausola 6ª, paragrafo b) dell'Accordo concluso tra il Governo della Repubblica italiana e "Petroleos Mexicanos". 5° I Governi italiano e messicano rinunciano reciprocamente agli interessi sulle somme a cui si riferiscono le clausole 2 e 3 del presente Accordo, come pure a qualsiasi indennita' che potesse derivare dai crediti oggetto di tali clausole. 6° In virtu' del presente Accordo rimangono definitivamente liquidati e annullati i reclami di qualunque natura che ciascuna delle Parti o i propri nazionali avessero verso l'altra o i suoi nazionali, o che potessero presentare a loro nome per atti compiuti durante la seconda guerra mondiale e pretese derivanti dal Trattato di Pace. Nel caso in cui il Governo di Vostra Eccellenza sia d'accordo con le clausole che precedono, mi permetto proporre a Vostra Eccellenza che la presente Nota, unitamente alla risposta conforme a tale Nota che avranno la cortesia di comunicarmi, costituiscano l'Accordo definitivo delle questioni pendenti fra Messico e Italia a cui mi riferisco al principio della presente comunicazione". Nel comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano e' d'accordo nell'accettare la proposta di cui sopra, nel senso cioe' che la di Lei Nota e la presente costituiscano un Accordo definitivo in merito alla risoluzione delle questioni pendenti fra Italia e Messico in conseguenza della seconda guerra mondiale e del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, Le porgo, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta e distinta considerazione. LUIGI PETRUCCI Sua Eccellenza Manuel TELLO Ministro degli Affari Esteri - MESSICO, D. F. Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Accordo
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Petroleos Mexicano Il Governo italiano, in nome proprio ed in nome dei Cantieri Navali "Ansaldo S. A.", della Societa' "Ital-viscosa" di Milano, della Societa' "Montecatini" di Milano e degli armatori delle navi ex-italiane, da una parte, e "Petroleos Mexicanos", dall'altra, convengono di regolare le questioni pendenti tra gli armatori e le societa' italiane menzionate e Petroleos Mexicanos, e a questo scopo hanno designato come loro rappresentanti: il Presidente della Repubblica italiana, il dottor Luigi Petrucci, Ambasciatore d'Italia in Messico; Petroleos Mexicanos, il senatore Antonio J. Bermudez, direttore generale di Petroleos Mexicanos; i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi Pieni Poteri e di averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: CLAUSOLA 1ª. a) Il Governo italiano si impegna a consegnare a Petroleos Mexicanos, in Genova, nel termine di trenta giorni a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, la nave cisterna di 10.500 tonnellate d.vv., denominata "Poza Rica", costruita nell'anno 1940-1941 nei Cantieri Ansaldo S. A., in perfetto stato di conservazione secondo la classificazione 100-A-1 del Registro italiano o, in caso di divergenza, secondo la classificazione corrispondente del Registro Lloyd's di Londra. b) Il Governo italiano riconosce di dovere a Petroleos Mexicanos la somma di Doll. 8.990.013,00 a titolo di indennita' per i danni subiti da tale istituzione, a conseguenza della perdita delle navi cisterna "Panuco" e "Minatitlan" costruite dall'Ansaldo S. A.; e a qualsiasi altro titolo relativo al contratto di costruzione delle navi cisterna "Poza Rica", "Panuco" e "Minatitlan"; o per fatti posteriori relativi a tali navi; in modo che la somma menzionata rappresenti una liquidazione definitiva tra Petroleos Mexicanos e Ansaldo S. A., per tutto cio' che concerne le tre navi cisterna menzionate. CLAUSOLA 2ª. Il Governo italiano riconosce di dovere a "Petroleos Mexicanos" la somma globale di Doll. 496.851,00 per i motivi che risultano dettagliati nell'allegato n. 1 del presente Accordo. CLAUSOLA 3ª. a) Il Governo italiano riconosce al Messico la proprieta' esclusiva delle seguenti cinque navi attualmente naviganti che furono sequestrate dal Governo messicano in base al Decreto in data 8 aprile 1941: "Poza Rica" (ex-Fede); "Ebano" (ex-Stelvio); "Minatitlan" (ex-Tuscania); "Panuco" (ex-Giorgio Fassio) e "Tabasco" (ex-Marina O.). b) Il Governo italiano riconosce altresi' che competono al Messico gli indennizzi che Compagnie di Assicurazione non italiane hanno pagato o pagheranno, a titolo di assicurazioni contratte durante l'impiego, sotto bandiera messicana, delle seguenti navi cisterna anche esse sequestrate in base al Decreto in data 8 aprile 1941: "Faja de Oro" (ex-Genovano); "Potrero de Liano" (ex-Lucifero); "Amatlan" (ex-Vigor); "Tuxpan" (ex-Americano) e "Las Choapas" (ex-Atlas). CLAUSOLA 4ª. "Petroleos Mexicanos" e' d'accordo nel dedurre dalla somma menzionata nella clausola 1ª del presente Accordo l'importo di una equa indennita' riconosciuta a favore degli armatori italiani ex-proprietari delle 10 navi a cui si riferisce la clausola 3ª. Tale indennita' viene fissata nella somma specificata per ciascuna delle navi che figurano nell'allegato n. 2, per un importo totale di Doll. 6.458.187,00. CLAUSOLA 5ª. "Petroleos Mexicanos" riconosce i crediti a favore della Compagnia Italviscosa di Milano, nonche' dell'Amministrazione della Marina Militare italiana, della Compagnia Montecatini di Milano e della Compagnia A.G.I.P. di Roma che erano pagabili prima dell'inizio delle ostilita'; e che si specificano nell'allegato n. 3 del presente Accordo, per l'importo totale di Dollari 579.291,00. CLAUSOLA 6ª. a) Gli importi dei crediti dei cittadini italiani, indicati nelle clausole 4ª e 5ª del presente Accordo, si intendono pagati e liquidati, da parte di "Petroleos Mexicanos", mediante cessione, a loro favore, a valere sui crediti di Petroleos Mexicanos, che sono specificati nella clausola 1ª, paragrafo b), e nella clausola 2ª. b) Il saldo dei crediti di "Petroleos Mexicanos", a carico del Governo italiano, per Doll. 2.449.386,00, sara' coperto da questo esclusivamente mediante il pagamento di una partecipazione del 25% nel prezzo delle ordinazioni che "Petroleos Mexicanos" e il Governo del Messico, o ciascuno di essi, effettueranno presso Ditte italiane per coprire l'importo di macchinari, attrezzi e merci che siano di interesse e utilita' per l'economia del Messico, fino a un totale di dollari 10.000.000,00. Le ordinazioni avranno per oggetto quanto segue: Tuberie per "Petroleos Mexicanos", macchinari per cantieri di Veracruz, macchinari per la fabbrica "Diesel Nacional", autocarri per merci, autocarri cisterna per la distribuzione di petrolio, motori marini e altri macchinari per le navi che si costruiranno nei cantieri di Veracruz, materiale ferroviario, barcacce e rimorchiatori, e altri materiali, macchinari e merci che l'Italia possa offrire e che siano di interesse e utilita' per la economia del Messico. c) Nell'effettuare la fornitura delle macchine, degli attrezzi e delle merci sopra indicate, le Ditte italiane venditrici applicheranno, rigorosamente, i prezzi praticati per la normale esportazione degli stessi prodotti verso terzi Paesi. CLAUSOLA 7ª. Il Governo italiano, da una parte, e "Petroleos Mexicanos" dall'altra, rinunciano agli interessi sulle somme che si addebitano l'uno all'altro, in base a quanto viene stipulato nel presente Accordo, come pure a qualunque indennita' per la mancata disponibilita' dei beni di loro rispettiva proprieta', salvo quanto stipulato nella clausola 1ª. In fede di che, i sottoscritti firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi ugualmente autentici, a Citta' del Messico addi' dieci del mese di luglio millenovecentocinquantadue. LUIGI PETRUCCI A. J. BERMUDEZ Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Accordo-Allegato 1
ALLEGATO 1 CREDITI MINORI DI PETROLEOS MEXICANOS a) Differenza tra gli importi dei prodotti pe- troliferi forniti dalla "Pemex" al Mini- stero della Marina Militare italiana e gli importi dei prodotti tessili artificiali forniti in contropartita alla "Pemex" dal Consorzio Italraion........................ Dls. 6.851,00 b) Indennizzo per la perdita di diverse merci durante la guerra nel porto di Genova e rimborso delle spese di magazzinaggio delle merci perdute.............................. " 490.000,00 Totale... Dls. 496.851,00
Accordo-Allegato 2
ALLEGATO 2 INDENNIZZI RELATIVI ALLE NAVI ITALIANE SEQUESTRATE IN DATA 8 APRILE 1941 Ditta LAURO: per il "Poza Rica" (ex-Fede)............ Dls. 1.733.018,00 Societa ALTA ITALIA: per l'"Ebano" (ex-Stelvio).............. " 788.847,00 per il "Tabasco" (ex-Marina O.)......... " 551.534,00 Ditta PITTALUGA: per il "Minatitlan" (ex-Tuscania)....... " 512.232,00 Societa VILLAIN E FASIO: per il a Panuco" (ex-Giorgio F.)........ " 694.477,00 Ditta BARBAGELATA: per il "Faja de Oro a (ex-Genovano)..... " 496.537,00 per il "Tuxpan" (ex-Americano).......... " 541.830,00 per il "Las Choapas" (ex-Atlas)......... " 240.000,00 Societa Petrolifera Esercizi Marittimi: per il "Potrero de Llano" (ex-Lucifero). " 344.015,00 Societa LA COLUMBIA: per il "Amatlan" (ex-Vigor)............. " 555.697,00 Totale... Dls. 6.458.187,00
Accordo-Allegato 3
ALLEGATO 3 CREDITI MINORI ITALIANI a) Crediti della Societa Ital- viscosa: Saldo che deve Pemex per rayon fornito a Messico in compensazione con petrolio............... Dls. 511.000,00 Rimborso per commissioni do- vute dalla Pemex........... " 54.000,00 b) Credito italiano a saldo vendita alla Pemex di pro- dotti petroliferi che si trovavano imbarcati sulle navi sequestrate: Montecatini............... Dls. 5.498,60 Marina Militare italiana " 3.590,80 A.G.I.P................... " 5.201,60 " 14.291,00 Totale... Dls. 579.291,00
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.