LEGGE 24 febbraio 1953, n. 90
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta, dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.
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