LEGGE 24 febbraio 1953, n. 95
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota, di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione dei personale superiore e degli agenti, rispettivamente stabilite in L. 2300 ed in L. 1450 giornaliere. Alle pubbliche Amministrazioni che nei consuntivi dei lavori eseguiti a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle Amministrazioni stesse, potrà essere addebitata una quota per spese generali calcolata in misura eguale a quella desunta dai predetti consuntivi".
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