LEGGE 24 febbraio 1953, n. 96
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, concernente la prelevazione di L. 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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