LEGGE 28 febbraio 1953, n. 103
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, per gli anni 1952, 1953, 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica; contributo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
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