LEGGE 15 febbraio 1953, n. 107
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, e' ratificato.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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