LEGGE 10 febbraio 1953, n. 116
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Articolo unico. - E' sostituito dal seguente: "La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, e' elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle da sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle Forze armate medesime. Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sara' tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte. Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181".
Art. 2
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto per la maggiore spesa di carattere continuativo, con i fondi stanziati nel capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e, per la spesa conseguente all'applicazione delle maggiorazioni arretrate, valutata in lire 20 milioni, mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolato 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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