LEGGE 24 febbraio 1953, n. 123
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La facoltà prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, può essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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