LEGGE 25 febbraio 1953, n. 124

Type Legge
Publication 1953-02-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - SEGNI - LA MALFA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Accordo-art. I

Accordo culturale fra l'Italia e il Regno Unito Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Desiderando concludere un Accordo allo scopo di favorire nei loro rispettivi Paesi, attraverso amichevoli scambi e cooperazione, la conoscenza e la comprensione piu' complete che sia possibile delle attivita' intellettuali, artistiche e scientifiche, nonche' della vita dell'altro Paese, Hanno convenuto quanto segue: Art. I Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorira' presso le Universita' ed altri Istituti d'istruzione posti nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altro Paese, nonche' di altre materie relative allo stesso Paese.

Accordo-art. II

Art. II Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle Alte Parti Contraenti permettera' la creazione e favorira' lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti Culturali dell'altra Parte, sempre che detti Istituti si conformino alle disposizioni delle leggi localmente vigenti. 2) il Governo italiano riconosce al Governo Britannico il diritto di mantenere, sviluppare o assistere gli Istituti Britannici e i Centri del British Council esistenti in Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Il Governo del Regno Unito riconosce al Governo italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in citta' del Regno Unito nello stesso numero. 3) Le Parti Contraenti potranno, di tempo in tempo, accordarsi allo scopo di aprire altri Istituti di Cultura su basi di parita', ovvero di trasferire un Istituto da una delle citta' menzionate nel paragrafo 2) ad un'altra citta'. 4) Ai fini del presente Accordo, con l'espressione "Istituti" si intendono compresi scuole, biblioteche, filmoteche ed in genere centri culturali destinati ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo. 5) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accordera' all'altra tutto il possibile appoggio per procurare locali adatti agli Istituti. 6) Oltre agli Istituti, ciascuna delle Parti Contraenti permettera' la creazione e favorira' lo sviluppo in tutte le parti del suo territorio di associazioni Italo-Britanniche destinate a attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

Accordo-art. III

Art. III Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro rispettivi territori di personale accademico, insegnanti, studiosi, studenti, ricercatori e rappresentanti di altre professioni ed occupazioni.

Accordo-art. IV

Art. IV Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e sovvenzioni per studenti allo scopo di consentire ai cittadini di ciascuna parte di intraprendere o continuare studi, tirocini tecnici o ricerche nel territorio dell'altra.

Accordo-art. V

Art. V Le Alte Parti Contraenti favoriranno la piu' stretta collaborazione tra le Societa' scientifiche e le organizzazioni educative e professionali dei rispettivi Paesi al fine di assicurare una reciproca assistenza nel campo delle attivita' intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative. 2) Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare agli studiosi e studenti dell'altra l'accesso ai monumenti, collezioni, archivi, biblioteche, ed altre Istituzioni scientifiche sottoposte al controllo dello Stato, alle medesime condizioni che ai propri studiosi e studenti. Ciascuna delle Parti si impegna altresi' - entro i limiti che potranno essere riconosciuti opportuni fra le parti interessate e senza pregiudizio delle leggi e dei regolamenti in vigore - a consentire ai predetti studiosi e studenti di condurre scavi archeologici.

Accordo-art. VI

Art. VI Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di studio intermedi e finali di uno dei due Paesi potranno essere riconosciuti come equivalenti ai corrispondenti titoli di studio intermedi e finali dell'altro, sia ai fini accademici sia, in determinati casi, per l'esercizio professionale. Le Parti Contraenti stabiliranno quali accordi potranno essere presi per il riesame delle disposizioni che regolano l'esercizio della professione medica nei rispettivi Paesi.

Accordo-art. VII

Art. VII Ciascuna Parte Contraente favorira' l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze destinati al personale accademico, agli insegnanti, studiosi e studenti appartenenti all'altro Paese.

Accordo-art. VIII

Art. VIII Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.

Accordo-art. IX

Art. IX Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante: a) libri, periodici ed altre pubblicazioni; b) conferenze e concerti; c) mostre d'arte e altre esposizioni; d) rappresentazioni teatrali; e) radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.

Accordo-art. X

Art. X Ciascuna Parte Contraente accordera' ogni facilitazione per l'importazione dell'attrezzatura necessaria ai fini dell'Accordo, come libri, pellicole, dischi grammofonici, quadri ed altro materiale per esposizioni. Accorderanno anche ogni facilitazione per l'importazione delle attrezzature per biblioteche, grammofoni, apparecchi radiofonici, apparecchi di proiezione, furgoncini ed altri mezzi di trasporto necessari per il funzionamento degli Istituti di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Accordo-art. XI

Art. XI Subordinatamente a quanto previsto nell'art. 19, ciascuna Parte Contraente agevolera' la concessione alle persone appresso specificate, del permesso di trattenersi sul proprio territorio per l'attuazione degli scopi del presente Accordo: 1° funzionari del Governo dell'altra Parte Contraente, o delle organizzazioni designate secondo le disposizioni di cui all'art. 17; 2° insegnanti addetti agli Istituti Britannici in Italia e agli Istituti italiani nel Regno Unito; 3° studenti e studiosi che non aspirino ad una occupazione stabile in Italia o nel Regno Unito, a seconda i casi.

Accordo-art. XII

Art. XII Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sara' divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l'altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni sezione comprendera' cinque membri. Il Foreign Office, d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominera' i membri della Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri italiano d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica italiana nominera' i membri della Sezione italiana. Ciascuna Parte Contraente determinera' le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avra' la facolta' di nominare membri supplenti.

Accordo-art. XIII

Art. XIII L'intera Commissione Mista si riunira' ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia, e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sara' presieduta da un undicesimo membro che sara' nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.

Accordo-art. XIV

Art. XIV La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facolta' di aggregarsi dei membri aggiunti, senza potere deliberante, a titolo di consulenti tecnici.

Accordo-art. XV

Art. XV La Commissione Mista e ciascuna Sezione determineranno le proprie regole di procedura.

Accordo-art. XVI

Art. XVI Uno dei primi compiti della Commissione Mista sara' quello di formulare in seduta plenaria proposte dettagliate per l'applicazione del presente Accordo, le quali verranno successivamente sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti. Nelle successive sessioni la Commissione prendera' in esame la situazione e formulera' nuove proposte o suggerira' modificazioni alle sue precedenti raccomandazioni, da sottoporre all'esame dei Governi delle Parti Contraenti.

Accordo-art. XVII

Art. XVII Ciascuna delle Parti Contraenti potra' designare di tempo in tempo organizzazioni destinate a mettere in atto le disposizioni sopra indicate ed ogni altra misura relativa ai fini della presente Convenzione.

Accordo-art. XVIII

Art. XVIII Nel presente Accordo le espressioni "territorio" e "Paese" significano, per quanto riguarda il Governo del Regno Unito, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e per quanto riguarda il Governo della Repubblica italiana, il territorio Metropolitano della Repubblica.

Accordo-art. XIX

Art. XIX Nessuna delle clausole del presente Accordo dovra' intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Accordo-art. XX

Art. XX. Il presente Accordo sara' ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Londra. L'Accordo entrera' in vigore il 15° giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Accordo-art. XXI

Art. XXI Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivamente, se non sara' stato denunciato da una delle Alte Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, restera' in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avra' notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951 in lingua inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ANTHONY EDEN Per il Governo della Repubblica italiana DE GASPERI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministero per gli affari esteri DE GASPERI

Cultural Convention

Cultural Convention between the United Kingdom and Italy Parte di provvedimento in formato grafico

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