DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 155
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256, 27 aprile 1951, n. 265 e 24 gennaio 1953, n. 11;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Compagnia agricola italiana, societa' per azioni, con sede in Sassari, per i terreni ricadenti nel comune di Alghero (provincia di Sassari);
Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Udito il parere, in data 23 marzo 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Compagnia agricola italiana, societa' per azioni, con sede in Sassari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Alghero (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 50.65.47, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 145. - PALLA
Allegato 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla Compagnia agricola italiana, in comune di Alghero (provincia di Sassari), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria per la Sardegna, con sede in Cagliari, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265. Parte di provvedimento in formato grafico
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