LEGGE 5 marzo 1953, n. 185

Type Legge
Publication 1953-03-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.

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