LEGGE 5 marzo 1953, n. 185
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.
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