LEGGE 11 marzo 1953, n. 187
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.600.000.000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 81-bis: "Spese di riparazione e ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra" dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45.
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