DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1953, n. 191
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, e' autorizzata la prelevazione di L. 200.000.000 che si inscrivono al capitolo 531-quater "Contributo straordinario alla Croce Rossa italiana, per soccorsi alle popolazioni dell'Europa, nord-occidentale danneggiate dalle inondazioni del febbraio 1953," di nuova istituzione nello stato di previsione medesimo. Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 138. - PALLA
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