LEGGE 12 marzo 1953, n. 192

Type Legge
Publication 1953-03-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Accordo-art. I

Accordo tra Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda nel Nord, Stati Uniti d'America e Italia relativo ai brevetti tedeschi. Il Governo della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo italiano dall'altra parte: considerando che il paragrafo 5 dell'art. 77 del Trattato di Pace con l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e' redatto come segue: "l'Italia si impegna a prendere ogni misura necessaria per facilitare il trasferimento dei beni germanici che si trovino in Italia, che venisse deciso da quelle Potenze occupanti la Germania che hanno il potere di disporre dei beni tedeschi trovantisi in Italia"; considerando che la ultima frase del paragrafo 2 del Memorandum di intesa fra i Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo italiano dall'altra parte nei riguardi dei beni tedeschi in Italia firmato a Washington il 14 agosto 1947, e' redatta come segue: "Misure relative a marchi di fabbrica e patenti di proprieta' tedesca saranno dilazionate in attesa di passi separati"; considerando, infine, che i Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America sono firmatari dell'Accordo internazionale sui brevetti appartenenti a cittadini tedeschi firmato a Londra il 27 luglio 1946 e modificato dal Protocollo firmato a Londra il 17 luglio 1947; hanno convenuto quanto segue: Articolo I Il Governo italiano prendera' tutte le misure necessarie in vista di garantire che i brevetti in Italia che appartenevano a cittadini tedeschi siano accessibili ai cittadini di ogni Governo firmatario dell'Accordo sopra menzionato con le stesse condizioni, limitazioni e regolamentazioni di quelle precisate negli articoli da 1 a 7 incluso dell'Accordo stesso, cosi' come modificato dal Protocollo del 17 luglio 1947, a condizione che il predetto Governo riconosca ai cittadini italiani tutti i diritti e privilegi da esso accordati ai cittadini dei Governi firmatari dell'Accordo.

Accordo-art. II

Articolo II (1) I diritti e privilegi reciproci di cui all'art. I del presente Accordo saranno accordati ai cittadini italiani e ai cittadini dei Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America a partire dalla data della firma del presente Accordo. (2) Ogni Governo firmatario dell'Accordo predetto e che non e' firmatario del presente Accordo puo' aderire a questo mediante notificazione scritta diretta al Governo italiano; i diritti e privilegi reciproci previsti all'art. I del presente Accordo saranno accordati ai cittadini italiani e ai cittadini del Governo che abbia aderito all'Accordo, a partire dalla data di ricevimento della notificazione. In fede di che i sottoscritti, regolarmente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 novembre 1950 in lingua francese, inglese ed italiana, i tre testi essendo egualmente autentici, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo italiano: il Governo italiano rimettera' copie conformi di questo Accordo a ciascuno degli altri Governi firmatari ed a tutti gli altri Governi parti all'Accordo firmato a Londra il 27 luglio 1946 e notifichera' a questi Governi le adesioni al presente Accordo. Per il Governo della Repubblica Francese J. FOUQUES DUPARC Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord V. A. L. MALLET Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN Per il Governo della Repubblica italiana VITTORIO ZOPPI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Accordo

Accordo tra Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda nel Nord, Stati Uniti d'America e Italia relativo ai brevetti tedeschi. Parte di provvedimento in formato grafico

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